L’ex marito, dunque, proponeva ricorso in Cassazione, evidenziando come il giudice di secondo grado avesse omesso di considerare che “la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento era la conseguenza di un precedente accordo delle parti per il pagamento da parte dell'imputato delle cospicue rate di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile costituito a fondo patrimoniale, rate che avrebbero dovuto essere pagate anche dalla ex moglie”.
In sostanza, dunque, secondo il ricorrente, il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento doveva dirsi in qualche modo “giustificato”, in quanto gli ex coniugi si erano accordati nel senso che l’ex marito avrebbe provveduto al pagamento integrale delle rate del mutuo, anche per le rate di competenza della ex moglie.
Secondo il ricorrente, inoltre, la Corte d’appello avrebbe dato “eccessivo credito” alle dichiarazioni dell’ex moglie, le quali, invece, non apparivano veritiere.
Peraltro, l’ex marito osservava, altresì, che i figli “avevano espresso la volontà di rimanere con il padre”, con la conseguenza che doveva escludersi la sua colpevolezza in ordine ai reati di cui all’art. 594 e 582 codice penale, in quanto appariva illogica.
La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di dover annullare la sentenza di secondo grado unicamente con riferimento al capo relativo alla condanna per il reato di cui all’art. 594 codice penale, dal momento che il reato di ingiuria risulta depenalizzato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. del decr. leg.vo 15 gennaio 2016 n. 7.
Quanto agli altri motivi di ricorso, la Corte di Cassazione non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente.
Per quanto riguarda, in particolare, la condanna per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, di cui all’art. 12 sexies della legge n. 898/1970, la Corte di Cassazione riteneva che “l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento è inderogabile e indisponibile e non può essere sostituito con prestazioni di altra natura, tanto più che l'accollo dei pagamento delle rate dei mutuo dell' immobile costituito in fondo patrimoniale e il relativi versamenti sono temporalmente collocati nel periodo di tempo tra il dicembre 2006 e l'agosto 2007 quando la contestazione dei reato di cui all'art. 12 sexies spazia dal giugno 2008 al gennaio 2009, in epoca quindi marcatamente successiva ai versamenti delle rate di mutuo che, secondo il ricorrente, avrebbero sostituito il contenuto dell'obbligo di corresponsione dell'assegno ai figli minori”.
In altri termini, la Corte di Cassazione precisava che il pagamento dell’assegno di mantenimento non può essere sostituito con il pagamento di altre prestazioni di diversa natura, con la conseguenza che tale mancato pagamento non poteva ritenersi giustificato alla luce del pagamento, da parte dell’ex marito, delle rate del mutuo.
Quanto, infine, ai reati di “lesioni personali” e di “elusione delle disposizioni della sentenza di separazione in punto affidamento dei figli minori e di regolamentazione della facoltà di visita”, la Cassazione riteneva che la motivazione della sentenza di secondo grado avesse, del tutto correttamente, richiamanto “le dichiarazioni della persona offesa”, essendo, in proposito, irrilevante il fatto che i figli avessero manifestato la volontà di vivere con il padre.
Secondo la Cassazione, infatti, tale ultima circostanza non integra “una causa di esclusione della antigiuridicità né (…) una causa di esclusione della colpevolezza, posto che l'elusione delle disposizioni della sentenza di separazione è stata attuata con coscienza e volontà da parte dell'imputato che in una prima occasione non si era presentato a prelevare i figli (in contrasto quindi con la sua stessa impostazione per cui i figli in realtà non volevano rimanere con la madre) e, in una seconda, si era rifiutato di consegnarli alla moglie”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 594 c.p., mentre rigettava, per il resto, il ricorso proposto.