(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 570, comma secondo n. 2, c.p., l'obbligo di procurare i mezzi di sussistenza ad un figlio minore sussiste indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilitą genitoriale, essendo irrilevante la mancanza del riconoscimento giudiziale della paternitą, anche ove il compimento di tale atto venga ostacolato dall'altro genitore naturale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilitą dell'imputato il quale, nell'ambito di un rapporto connotato da marcata conflittualitą con la madre del bambino, aveva rifiutato ogni prestazione economica fino alla pronuncia giudiziale ed alla conseguente fissazione, da parte del giudice, della somma mensile dovuta per il mantenimento, in seguito regolarmente versata).