(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza per aver fatto mancare ai familiari i mezzi di sussistenza, la mancata corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice civile non č sufficiente a dimostrare la responsabilitā penale in assenza della prova che in ragione dell'omissione siano venuti meno ai familiari i mezzi di sussistenza e che l'obbligato sia in condizione di corrispondere quanto dovuto o quantomeno che tale disponibilitā sia venuta meno per colpa dello stesso obbligato.