(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto onerato non può ritenersi liberato adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia il proprio figlio, occorrendo a tal fine che intervenga il passaggio in giudicato della sentenza civile di accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio civile di disconoscimento della paternità non è pregiudiziale rispetto a quello penale, producendo effetti in tale ambito solo "ex nunc" e non "ex tunc", in quanto l'obbligazione cui fa riferimento l'art. 572 cod. pen. è collegata ad un rapporto giuridico di filiazione "ex lege"). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 29/03/2019)