(massima n. 1)
Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la mancata prestazione da parte del soggetto obbligato e capace di provvedervi, a fronte di grave patologia invalidante del familiare, di quei mezzi necessari per integrare le spese delle cure mediche non assicurate nella forma dell'assistenza diretta e gratuita degli enti di previdenza nonché la mancata osservanza dell'ulteriore dovere di assicurarsi, a mezzo di costanti rapporti personali, dell'effettivo stato di bisogno del predetto familiare