(massima n. 1)
Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento, a prescindere da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio consegue all'estensione alla separazione della previsione di cui all'art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898 ad opera dell'art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54).