(massima n. 1)
, Cass. pen., , sez. VI, , 24 luglio 2007, n. 30151, , (ud. 2 maggio 20007), Perini.In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore etā dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza. Questo obbligo, peraltro, non viene meno quando i figli minori siano affidati al servizio sociale e assistiti attraverso istituti, posto che tale situazione č determinata proprio dal difetto di assistenza da parte del genitore.