(massima n. 4)
Poiché la disciplina normativa del procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione non può che essere rinvenuta nel codice di rito penale le cui disposizioni, in assenza di un'espressa deroga, trovano in materia integrale applicazione, deve escludersi che per la proposizione e la presentazione della domanda di riparazione possa venire in rilievo la disciplina della procura alle liti e dei poteri del difensore nel giudizio civile contemplata dagli artt. 83 e 84 c.p.c., dovendosi viceversa ritenere che il legislatore abbia espressamente inteso affrancare il titolare del diritto all'equa riparazione dalla necessità di promuovere il giudizio o di parteciparvi con l'assistenza del difensore. Ne deriva che la predetta domanda, nel rispetto dei termini perentori di cui al primo comma dell'art. 315 c.p.p., deve essere sottoscritta e presentata a pena di inammissibilità con le modalità imposte dal primo comma dell'art. 645 c.p.p., e cioè personalmente dalla parte ovvero, per entrambi o per ciascuno dei predetti adempimenti, a mezzo di un procuratore speciale da nominare nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sottoscritta e presentata da difensore che non era stato nominato procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p., ma aveva ricevuto un semplice mandato alle liti).