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Ritardo nel pagamento dell'assegno di mantenimento. E' reato?

Famiglia - -
Ritardo nel pagamento dell'assegno di mantenimento. E' reato?
Il pagamento sporadico dell'assegno di mantenimento in misura inferiore a quella stabilita dal giudice non integra in automatico gli estremi del reato di "violazione degli obblighi di assistenza famigliare". Neppure il ritardo nel pagamento, se circoscritto.

La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 132 del 19 gennaio 2017, si è occupata di un interessante caso in materia di diritto di famiglia.

Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale di Trapani aveva assolto un imputato dal reato di “violazione degli obblighi di assistenza famigliare”, di cui all’art. 570 cod. pen., del quale il medesimo era stato accusato per non aver corrisposto alla moglie l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.

Ritenendo la decisione ingiusta, il Procuratore della Repubblica di Trapani decideva di impugnare la sentenza di assoluzione, chiedendo che l’imputato venisse condannato per il reato in questione.

Osservava il Procuratore, in particolare, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43527 del 4 ottobre 2012 ha stabilito che “anche il ritardo può determinare il perfezionamento della fattispecie incriminatrice”.

La Corte d’appello, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal Procuratore, confermando la sentenza di primo grado.

Il Giudice di secondo grado osservava, infatti, che, dalle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti nel corso del procedimento, era emerso che l’imputato aveva pagato quasi tutte le somme spettanti alla moglie a titolo di mantenimento, “essendo stato solo ritardato il pagamento di talune mensilità nel primo periodo”.

Secondo la Corte, pur essendo vero che il marito, per un periodo, aveva versato somme inferiori a quelle dovute, egli, tuttavia, aveva successivamente provveduto al pagamento integrale, con la conseguenza che l’imputato non aveva “fatto venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie ed alle figlie minori, né, tantomeno, si era “sottratto agli obblighi di mantenimento statuiti dal giudice civile”.

Evidenziava la Corte d’appello, in proposito, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 479 del 1992, ha stabilito che “il pagamento di una somma inferiore a quella imposta a titolo di assegno non basta ad integrare gli estremi del delitto in questione e solamente qualora non venga corrisposta alcuna somma, o vengano versate somme irrisorie, è evidente che l’obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti e, quindi, commette violazione degli obblighi di assistenza familiare”.

Nel caso di specie, dunque, risultando “comprovato il versamento, sia pure con qualche ritardo, di somme complessivamente corrispondenti alle statuizioni dell’autorità giudiziaria”, doveva escludersi la sussistenza del reato contestato.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’appello rigettava l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Trapani, confermando integralmente la sentenza di primo grado.


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