(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il disconoscimento di paternità, sebbene accertato con sentenza passata in giudicato, opera ex nunc e non ex tunc atteso che il rapporto di discendenza cui fa riferimento la fattispecie incriminatrice è collegato ad una situazione ex lege non alla filiazione naturale, con la conseguenza che l'elemento materiale del reato non può ritenersi cancellato dal successivo accertamento dell'inesistenza del rapporto di filiazione.