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Genitore in stato di bisogno: non è colpevole se non paga il mantenimento ai figli

Famiglia - -
Genitore in stato di bisogno: non è colpevole se non paga il mantenimento ai figli
Non commette reato il genitore che omette di versare l’assegno di mantenimento a causa delle sue precarie condizioni economiche

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 25711 del 21 giugno 2016, si è pronunciata in merito ad un caso di presunta “violazione degli obblighi di assistenza famigliare”, di cui all’art. 570 codice penale.

Va osservato, infatti, che, ai sensi dell’art. 151 codice civile, in sede di separazione o divorzio, il giudice può porre a carico di uno dei coniugi, l’obbligo di corrispondere un assegno mensile, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.

Nel determinare il coniuge obbligato e l’entità del mantenimento, il giudice dovrà valutare le capacità economiche dei coniugi, in base al principio fondamentale per cui, dopo la separazione o il divorzio, i coniugi devono essere in grado di mantenere il medesimo tenore di vita di cui godevano durante il matrimonio.

Ebbene, il mancato adempimento di tali obblighi, oltre ad avere rilevanza dal punto di vista civilistico, ha rilevanza anche dal punto di vista penale, dal momento che il nostro legislatore ha previsto una specifica figura di reato, in base alla quale viene punito con la reclusione da fino ad un anno o con la multa da 103 a 1032 euro, chiunque faccia “mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.

In sostanza, in base a questa disposizione, commette reato chi non provveda agli obblighi di mantenimento che siano stati posti a suo carico dal giudice: infatti, l’unica ipotesi in cui è escluso il diritto al mantenimento, è quella del coniuge cui sia stata addebitata la separazione, secondo quanto previsto dall’art. 151 codice civile.

In caso di addebito della separazione (che viene disposto nel caso in cui la separazione sia stata chiesta a causa della violazione, da parte di uno dei coniugi, dei fondamentali doveri che derivano dal matrimonio, previsti dall’art. 143 codice civile), infatti, il giudice non potrà mai riconoscere il diritto al mantenimento, indipendentemente dalle condizioni economiche del coniuge stesso.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Potenza, aveva riformato la sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Matera, condannando una madre per il reato sopra indicato, in quanto la medesima avrebbe fatto mancare i mezzi di sussistenza alle proprie figlie minori, le quali, in sede di separazione, erano state affidate al padre.

In particolare, secondo la Corte d’Appello, la donna avrebbe omesso ingiustificatamente di versare l’assegno mensile di Euro 100,00, posto a suo carico dalla sentenza di separazione, a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie.

La donna, ritenendo la sentenza ingiusta, proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, in quanto la Corte d’Appello avrebbe erroneamente dato applicazione all’art. 570 codice penale, omettendo di considerare che la ricorrente si trovava in stato di bisogno, non sussistendo, quindi, né l’elemento psicologico del reato, né l’antigiuridicità della condotta.

La Corte, inoltre, non avrebbe considerato le risultanze istruttorie, comprese le prove testimoniali, le quali avevano confermato l’incapacità economica della donna a far fronte ai propri obblighi di mantenimento.

Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, accogliendo il relativo ricorso.

In particolare, la Corte rileva come fosse stata effettivamente accertata la “incapacità della ricorrente a far fronte ai propri obblighi di mantenimento”, in considerazione dei “modestissimi redditi da lei percepiti a soddisfare i suoi primari bisogni di vita, specificamente individuati anche in riferimento a precise e attendibili testimonianze sul punto”.

In sostanza, le precarie condizioni economiche della donna, giustificavano la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento, con la conseguenza che la stessa non poteva considerarsi colpevole del reato di cui all’art. 570 codice penale.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla donna, annullando la sentenza di secondo grado e dichiarando esecutiva quella di primo grado.


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