(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, il disposto di cui all' art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall' art. 3, legge 8 febbraio 2006 n. 54) si applica all'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente, stabilito con l'ordinanza del Presidente del tribunale. (In motivazione la Corte ha escluso che detto principio di diritto possa mutare a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 570-bis cod. pen., inserito dall'art. 2, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in quanto tale disposizione non ha apportato alcuna modifica rilevante sul tema).