Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio.
Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone(1).
Note
(1)
Tale articolo ha subito delle modifiche ad opera dell'art. 93, comma 1, lett. i), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, che parificato le differenti tipologie di filiazione.