(massima n. 1)
In tema di sottrazione agli obblighi di assistenza inerente alla potestā parentale sui figli minori concretantesi nell'omesso versamento alla moglie separata di quanto disposto dal tribunale nella causa di separazione, l'eventuale esclusione della penale responsabilitā č pur sempre condizionata alla circostanza che l'altro coniuge, genitore anch'egli dei minori, sia in grado di provvedere compiutamente alla loro necessitā con le sue ordinarie risorse economiche. Ne consegue che deve ritenersi responsabile del reato sopra indicato l'agente che ometta di adempiere a quanto stabilito dal tribunale in sede di separazione se il coniuge beneficiario abbia provveduto al mantenimento dei figli, dopo essere stato costretto ad accettare il concreto aiuto dei propri familiari per sollevare, almeno in parte, i figli stessi dallo stato di bisogno.