(massima n. 1)
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si consuma nel luogo di effettiva dimora dell'avente di diritto alla prestazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che qualora il creditore si trovi all'estero, il conferimento da parte di questi della procura a riscuotere gli alimenti al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero, ratificata dall'Italia con la l. 23 marzo 1958 n. 338, non trasferendo la titolaritą della situazione giuridica azionata, non muta il luogo di adempimento dell'obbligazione, salvo il caso in cui il debitore in concreto esegua la prestazione presso la sede dell'Istituzione intermediaria).