(massima n. 1)
La sentenza ecclesiastica che annulla un matrimonio, anche se delibata dalla competente corte d'appello, non fa venir meno l'obbligo di assistenza verso i figli minori, non eludibile neanche con la dimostrazione che l'altro genitore č fornito di mezzi di sussistenza derivanti da attivitā lavorativa. (Fattispecie in tema di mancata corresponsione di assegno alimentare).