Che cosa significa "Invaliditā del matrimonio"?
La legge di riforma del 1975 ha ampliato la disciplina delle azioni di invalidità matrimoniale, in in conseguenza della nuova concezione del matrimonio come atto di autonomia privata.
Il codice civile utilizza solo il termine nullità per riferirsi a diversi vizi del matrimonio, anche se le sanzioni previste sono diverse. E' possibile, quindi, individuare diverse figure di invalidità proprie del matrimonio come negozio giuridico, anche se va premesso che si tratta di categorie accolte solo da una parte della dottrina:
- irregolarità: in queste ipotesi si applica solo la sanzione amministrativa dell'ammenda (es. artt. 134 e ss.);
- inesistenza: si ha quando manchino del tutto gli elementi che caratterizzano il matrimonio, di tal che non sia possibile nemmeno concepire l'apparenza del negozio giuridico. Sono ipotesi limite, come ad esempio nel caso di mancata manifestazione del consenso da parte di un nubendo;
- nullità/annullabilità: il matrimonio appare come completo nella sua manifestazione esteriore, ma manca oppure è viziato un elemento essenziale dell'atto. La distinzione tra nullità e annullabilità, è rilevante in relazione alla prescrizione dell'azione, in quanto nel primo caso è prevista l'imprescrittibilità, mentre nel secondo si applica il termine ordinario decennale.
Il codice civile utilizza solo il termine nullità per riferirsi a diversi vizi del matrimonio, anche se le sanzioni previste sono diverse. E' possibile, quindi, individuare diverse figure di invalidità proprie del matrimonio come negozio giuridico, anche se va premesso che si tratta di categorie accolte solo da una parte della dottrina:
- irregolarità: in queste ipotesi si applica solo la sanzione amministrativa dell'ammenda (es. artt. 134 e ss.);
- inesistenza: si ha quando manchino del tutto gli elementi che caratterizzano il matrimonio, di tal che non sia possibile nemmeno concepire l'apparenza del negozio giuridico. Sono ipotesi limite, come ad esempio nel caso di mancata manifestazione del consenso da parte di un nubendo;
- nullità/annullabilità: il matrimonio appare come completo nella sua manifestazione esteriore, ma manca oppure è viziato un elemento essenziale dell'atto. La distinzione tra nullità e annullabilità, è rilevante in relazione alla prescrizione dell'azione, in quanto nel primo caso è prevista l'imprescrittibilità, mentre nel secondo si applica il termine ordinario decennale.