Cass. pen. n. 19347/2023
Il delitto di violenza privata si distingue da quello di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, sebbene promossi da un comune atteggiamento minatorio, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche - che danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza - si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore e i rispettivi esiti coartanti.
Cass. pen. n. 20365/2023
Integra il reato di tentata violenza privata la condotta del pubblico ministero volta a costringere il soggetto escusso ai sensi dell'art. 362 cod. proc. pen., quale persona informata sui fatti, a rendere dichiarazioni su indagini in corso, confermative dell'assunto accusatorio, prospettando allo stesso, con modalità intimidatorie e violenze verbali, l'arresto immediato quale conseguenza inevitabile e immediata della sua reticenza.
Cass. pen. n. 3991/2022
In tema di violenza privata, l'elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di azione e di determinazione.
Cass. pen. n. 2220/2022
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare, che costituisce l'antecedente psichico della condotta, cioè il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale.
Cass. pen. n. 12460/2022
In tema di violenza privata, integra l'elemento della violenza anche l'energia fisica esercitata su una cosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la prospettazione, al dipendente di un esercizio pubblico, di danni al registratore di cassa avesse una valenza intimidatoria tale da incidere sulla volontà del destinatario).
Cass. pen. n. 1053/2021
Integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa. (Fattispecie relativa alla sostituzione, da parte degli imputati, contro la volontà del proprietario e dell'affittuario, della serratura di una delle due porte di accesso alle scuderie di un'azienda agricola). (
Cass. pen. n. 21019/2021
In tema di concussione, il termine "utilità" include tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, pur se di natura non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, e dunque anche l'accrescimento del proprio prestigio professionale ovvero della propria considerazione nella comunità lavorativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di concussione, e non invece quello di violenza privata, in relazione alle condotte costrittive poste in essere da un carabiniere nei confronti di un cittadino straniero per indurlo ad acquistare una partita di eroina e consentirgli di effettuare un arresto in flagranza, così da acquisire benemerenze utili ai fini della progressione in carriera, l'assegnazione ad altri reparti e l'affidamento di incarichi fiduciari).
Cass. pen. n. 9573/2021
È configurabile il delitto di violenza privata nel caso di minaccia indiretta o mediata, rivolta a persona diversa dalla vittima, ad essa legata da vincoli di parentela o di affetto, quando vi sia certezza che l'intimidazione giunga a sua conoscenza. (Fattispecie relativa alla minaccia rivolta dall'imputato alla ex moglie e volta a costringere il compagno di questa a ritirare una denuncia).
Cass. pen. n. 6208/2020
L'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa dal fatto in cui si esprime la violenza, sicchè il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ossia il "pati" cui la persona offesa sia costretta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di violenza privata nella condotta di un gruppo di manifestanti che, dopo aver fatto irruzione nella sala di un convegno, avevano minacciato il relatore, così da costringere questi ed i partecipanti a subire, per un apprezzabile lasso temporale, l'interruzione dell'attività scientifica in atto).
Cass. pen. n. 5211/2020
Integra il delitto di violenza privata la condotta di chi, alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata. (Nella specie l'imputato, al fine di compiere atti di esibizionismo sessuale, aveva affiancato con il proprio veicolo quello della vittima, costringendola a modificare la traiettoria di guida per evitare collisioni).
Cass. pen. n. 1174/2020
Il delitto di violenza privata è reato istantaneo e si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e l'offeso possa successivamente eliminarli.
Cass. pen. n. 19545/2020
Il reato di violenza privata può concorrere materialmente con il reato di maltrattamenti in famiglia quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo continuativo e abituale, anche con l'intento di costringerla ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere. (Nella specie, l'imputato, oltre a sottoporre la moglie a condotte integranti maltrattamenti, con ulteriori minacce l'aveva costretta ad omettere di presentare denuncia per quanto subito, così realizzando una condotta autonoma, anche sotto il profilo della volizione criminale, rispetto alla serialità delle vessazioni riconducibili al delitto di cui all'art. 572 cod. pen.).
Cass. pen. n. 13709/2020
In tema di rapporti tra il reato di maltrattamenti e violenza privata, è configurabile il concorso materiale nel caso in cui i maltrattamenti non abbiano cagionato una compressione della libertà morale della vittima, sicchè il concomitante compimento di singole condotte di violenza privata produce un'offesa autonoma ed ulteriore, mentre sussiste assorbimento del reato di violenza privata nel caso in cui la condotta di cui all'art.572 cod.pen. sia tale da aver determinato di per sé una lesione alla libertà morale della persona offesa, con la conseguenza che le singole condotte lesive della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo costituiscono una mera forma di estrinsecazione del più grave delitto di cui all'art. 572 cod. pen.
Cass. pen. n. 43563/2019
Commette il delitto di violenza privata colui che sottrae momentaneamente al possessore le chiavi di avviamento di un ciclomotore, per imporgli di attendere all'esterno di un locale e di consentire che l'agente ne assuma la guida, poiché tale condotta è preordinata a costringere la vittima a perdere, sia pure temporaneamente, il potere di utilizzo del mezzo e a subire una limitazione della propria libertà psichica.
Cass. pen. n. 27556/2019
Si configura il delitto di violenza privata, e non quello di estorsione, nel caso in cui la minaccia posta in essere dall'agente abbia ad oggetto la richiesta di riassunzione presso un cantiere di lavoro dal quale era stato precedentemente licenziato atteso che tale minaccia, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno ingiusto alla vittima, che dovrebbe retribuire l'attività lavorativa che si intende effettivamente prestare, ma si limita a comprimerne l'autonomia contrattuale con l'imposizione di una posizione lavorativa regolare. (In motivazione la Corte ha precisato che la c.d. "domanda di lavoro", anche se posta in essere con modalità intimidatorie, volta allo svolgimento di regolare attività lavorativa si distingue dalla "guardianie" imposte dal crimine organizzato per attuare un concreto controllo del territorio).
Cass. pen. n. 40488/2018
In tema di violenza privata, la condotta commessa "ioci causa" (nella specie, la sottrazione, mediante minaccia con un coltello, di un portafogli poi spontaneamente restituito alla vittima) è idonea ad escludere il dolo del reato solo qualora non venga posta in essere con la volontà, o l'accettazione del rischio, di determinare la lesione tipica, configurandosi, altrimenti, come mero movente dell'agire, di per sè ininfluente ai fini della rilevanza penale del fatto. (La Corte ha precisato che, nella specie, erano da ritenersi irrilevanti sia i comportamenti successivi al momento consumativo del reato attuati dall'autore - trattandosi di reato istantaneo -, sia la valutazione retrospettiva della vittima circa il fatto che la condotta potesse essere stata posta in essere per scherzo).
Cass. pen. n. 21530/2018
Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 cod. pen., è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'assorbimento del reato di violenza privata in quello di lesioni, precisando che le lesioni - una testata in faccia ad un cronista al fine di farlo allontanare dal luogo in cui si trovava il ricorrente - erano state inflitte per realizzare la violenza privata).
Cass. pen. n. 48369/2017
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, nell'ambito di manifestazioni di protesta per impedire l'esecuzione di un'opera pubblica, impedisce agli operai incaricati di svolgere i lavori previsti, frapponendosi all'accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l'utilizzo da parte loro, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.
Cass. pen. n. 17794/2017
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che occupa il parcheggio riservato ad una specifica persona invalida in ragione del suo "status", impedendone l'accesso, e, quindi, privandola della libertà di determinazione e di azione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva abusivamente occupato il parcheggio riservato ad uno specifico disabile dalle 10,40 del mattino alle 2 di notte, ora in cui l'autovettura veniva coattivamente rimossa dalla polizia locale).
Cass. pen. n. 1786/2017
Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato nella condotta dell'imputato che, al fine di fare rispettare il regolamento condominiale, aveva reiteratamente minacciato, aggredito ed ingiuriato alcuni minorenni che facevano rumori giocando nel cortile condominiale con dei palloni, ed aveva tagliato questi ultimi con un coltello, in quanto tale condotta non aveva impedito ai giovani di riprendere gli stessi giochi).
Cass. pen. n. 39541/2016
L'espianto di ovociti dall'utero di una donna, realizzato in ambiente ospedaliero contro la sua volontà, da personale medico, configura il delitto di violenza privata e non quello di rapina, in quanto gli ovociti, benché destinati ad essere espulsi o trasformati mediante la fecondazione, fanno parte del circuito biologico dell'essere umano e non possono essere considerati "cose mobili" solo temporaneamente detenute dalla donna all'interno del suo corpo.
Cass. pen. n. 33253/2015
Integra il delitto di violenza privata la condotta di chi alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata. (Nella specie, l'imputato, con il proprio veicolo, aveva superato quello della persona offesa, per poi sbarrarle la strada ed impedirle di andare nella direzione desiderata; la S.C., affermando il principio di cui in massima, ha ritenuto sussistente il reato) .
Cass. pen. n. 3562/2015
Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali inidonei a limitarne la libertà di movimento o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità, in ordine al delitto di violenza privata, del sindaco di un Comune -che aveva 'invitato a dimettersi il revisore contabile del medesimo Comune, 'minacciando la revoca dall'incarico - senza tener conto del conflitto di opinioni tra sindaco e maggioranza, da un lato, e revisore contabile, dall'altro, su molteplici aspetti amministrativi nonché della circostanza che l'esperto revisore sapeva perfettamente che l'Amministrazione aveva solo il potere di proposta di revoca nei confronti del Consiglio comunale e, comunque, senza motivare sulle ragioni per le quali la 'pressione sul detto revisore era idonea, nel caso concreto a condizionarne la volontà fino a provocarne le forzate dimissioni dall'incarico).
Cass. pen. n. 1215/2015
L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata. Pertanto, il delitto di cui all'art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di violenza privata - dell'imputato che aveva fisicamente aggredito la vittima tenendola 'schiacciata contro la portiera dell'auto; la S.C. ha affermato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen, di un 'aliquid' diverso dal fatto concretante la violenza).
Cass. pen. n. 53429/2014
Integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto.
Cass. pen. n. 49610/2014
Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice cautelare che ha ritenuto configurabile nei confronti dell'indagato il concorso nel delitto di sequestro di persona per avere costretto la vittima a salire, dopo una colluttazione, a bordo di un'autovettura).
Cass. pen. n. 29742/2013
È configurabile il delitto tentato e non quello consumato di violenza privata allorché, pur sussistendo l'idoneità dell'azione a limitare la libertà del soggetto passivo, quest'ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e, pertanto, l'evento non si verifichi. (Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il tentativo in presenza di una condotta violenta finalizzata a far fermare un'automobile, ma l'arresto non era avvenuto in quanto l'autista aveva cambiato direzione, imboccando una diversa strada).
Cass. pen. n. 15716/2011
Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, ma difetta il danno altrui. (In applicazione del principio, si è ritenuto che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, con minacce, pretenda il recesso di una persona da una società, di cui, tuttavia, sia solo un prestanome, senza alcun interesse economico patrimoniale).
Cass. pen. n. 4526/2011
Ai fini della configurazione del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare: il dolo è, pertanto, generico.
Cass. pen. n. 44803/2010
Integra il reato di violenza privata, aggravato dall'abuso della relazione di prestazione d'opera, e non il reato di maltrattamenti in famiglia o quello di atti persecutori ex art. 612 bis, c.p., la condotta violenta e minacciosa reiteratamente posta in essere da un capo officina nei confronti di un meccanico, in modo da costringere il lavoratore, nel contesto di un'azienda organicamente strutturata, a tollerare una situazione di denigrazione e deprezzamento delle sue qualità lavorative. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso, nell'ambito del rapporto di lavoro, la presenza di una posizione di supremazia formale e sostanziale nei confronti del soggetto passivo, con forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura para-familiare).
Cass. pen. n. 20749/2010
Integra il delitto di violenza privata il lancio sulla sede stradale di sassi di notevoli dimensioni, perché costringe gli automobilisti in transito a brusche frenate o a sterzate improvvise.
Cass. pen. n. 3478/2010
Integra il delitto di violenza privata aggravato dal metodo mafioso la condotta intimidatoria posta in essere - con l'esito di determinare le dimissioni dall'incarico delle persone minacciate - da persona sottoposta a sorveglianza speciale di p.s. al fine di impedire a collaboratori dell'amministratore giudiziario di supermercato di sua proprietà, sottoposto a sequestro di prevenzione, la creazione di un inventario informatico della merce in magazzino, la regolarizzazione delle procedure concernenti gli ordinativi di merce ai fornitori e il pagamento degli stipendi ai dipendenti. (Fattispecie relativa ad applicazione della misura cautelare della custodia in carcere).
Cass. pen. n. 2013/2010
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata è necessaria l'estrinsecazione di una qualsiasi energia fisica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo. Ne consegue che esula dalla fattispecie delittuosa un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui, quando lo stesso si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che rientri nel delitto di violenza privata la mancata consegna delle chiavi dell'abitazione alla moglie).
Cass. pen. n. 46609/2009
Integra il reato di tentata violenza privata e non già di tentata estorsione la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo, non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da contenuto patrimoniale o di utilità economica.
Cass. pen. n. 11522/2009
Integra il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) - e non quello di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) - la condotta di colui che introduca una telecamera sotto la porta di una 'toilettè pubblica in modo da captare immagini di un minore che si trovi all'interno di essa (nella specie bagno di una stazione) - considerato che la 'toilettè pubblica non può essere considerata un domicilio, ex art. 614 c.p. richiamato dall'art. 615 bis, neppure nel tempo in cui sia occupata da una persona. (La Corte ha osservato che l'interesse tutelato dall'art. 610 c.p. è la libertà morale - da intendersi come libertà di determinarsi spontaneamente - che ricomprende nel suo ambito non solo la facoltà di formare liberamente la propria volontà ma anche quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle determinazioni liberamente assunte; d'altro canto, non è necessario che la condotta incriminata sia esplicitamente connotata da violenza o minaccia essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione).
Cass. pen. n. 14/2009
Il reato di violenza privata si distingue dal reato di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, pur promossi da un comune atteggiamento minatorio, dando luogo ad eventi giuridici di diversa natura e valenza, concorrono tra loro.
Cass. pen. n. 43219/2008
Non è configurabile il concorso formale tra il delitto di (tentata) violenza privata e quello di minaccia aggravata, in quanto quest'ultima costituisce elemento costitutivo del delitto di (tentata) violenza privata, ed è pertanto in esso assorbita.
Cass. pen. n. 38217/2008
Il reato di violenza privata è aggravato dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso qualora sia motivato esclusivamente dalla considerazione della vittima come appartenente a una razza diversa e sia posto in essere pronunciando un'espressione nel caso di specie, «schiaccio il negro » costituente manifestazione di disprezzo e avversione nei confronti di una persona di colore idonea a far sorgere nei presenti identici sentimenti.
Cass. pen. n. 36082/2007
Integra il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.), la condotta di colui che — nel corso di una lite con minacce e lesioni per motivi di viabilità stradale — si appropri delle chiavi di avviamento del motore dell'auto della parte lesa, temporaneamente fermata nella sede autostradale, considerato che tale condotta è preordinata a costringere l'automobilista, obbligato a non occupare tale sede più del tempo strettamente necessario, a perdere, sia pure per breve tempo, il potere di utilizzo del mezzo e, quindi, a non riprendere la marcia, subendo una limitazione della propria libertà psichica.
Cass. pen. n. 17444/2007
Integra il reato di violenza privata la condotta di un imprenditore che costringa alcuni lavoratori a sottoscrivere, al momento della loro assunzione, una lettera di dimissioni per motivi personali, priva di data, con la implicita minaccia di non procedere alla loro assunzione qualora non avessero firmato la lettera.
Cass. pen. n. 31413/2006
È configurabile il reato di violenza privata, consumata o tentata, a carico di datori di lavoro i quali costringano o cerchino di costringere taluni lavoratori dipendenti ad accettare una novazione del rapporto di lavoro comportante un loro «demansionamento» (nella specie costituito da declassamento dalla qualifica di impiegato a quella di operaio) mediante minaccia di destinarli, altrimenti, a forzata ed umiliante inerzia in ambiente fatiscente ed emarginato dal resto del contesto aziendale, nella prospettiva di un susseguente licenziamento.
Cass. pen. n. 16571/2006
Integra la condotta del delitto di violenza privata il parcheggio di un'autovettura eseguito intenzionalmente in modo tale da impedire a un'altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l'accesso.
Cass. pen. n. 7214/2006
Integra gli estremi del delitto di violenza privata (art. 610) la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la minaccia idonea ad integrare gli estremi costitutivi del delitto di cui all'art. 610 c.p. nell'invito a ritirare la querela, formulato al querelante, da soggetto notoriamente pregiudicato in presenza dei querelati).
Cass. pen. n. 40983/2005
In tema di violenza privata (art. 610 c.p.), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta del soggetto che aveva intenzionalmente parcheggiato la propria vettura dietro quella della parte lesa così impedendole di muoversi).
Cass. pen. n. 15989/2005
È configurabile il delitto tentato e non quello consumato di violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.) allorché, pur sussistendo l'idoneità dell'azione a limitare la libertà del soggetto passivo, quest'ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e, pertanto, l'evento non si verifichi.
Cass. pen. n. 15977/2005
La configurabilità del tentativo di violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.) non esige che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, anche se improduttiva del risultato perseguito, essendo sufficiente che si tratti di minaccia idonea ad incutere timore e diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente.
Cass. pen. n. 15805/2005
Nella previsione dell'art. 610 c.p. deve ritenersi compresa qualunque forma di minaccia, anche se implicita e non prospetti alcun male ingiusto, in quanto anche il semplice atteggiamento del soggetto attivo può costituire una minaccia punibile, soprattutto quando assuma carattere d'intimidazione in rapporto all'ambiente in cui la vicenda si svolge e la minaccia stessa, percepita come tale dalla persona offesa, risulti quindi idonea ad eliminare o ridurre sensibilmente la sua capacità di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontà. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il giudice del riesame aveva annullato la misura cautelare, ritenendo che non integrasse il delitto di violenza privata la condotta dell'imputato, il quale aveva avvicinato la sorella di un perito, incaricato di una ricognizione fonica su alcune intercettazioni eseguite in un procedimento per associazione mafiosa, dicendole di riferire al fratello di «sistemare al meglio la vicenda»).
Cass. pen. n. 43713/2002
Per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall'art. 605 c.p. è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, tale da privarlo della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato ad un tempo anche breve. (La Corte ha escluso che nel caso di specie, in cui la vittima, che era stata legata, era riuscita a liberarsi da sola in pochi minuti, fosse configurabile il delitto di violenza privata, ritenendo che nel breve periodo di privazione della libertà si fosse consumata la tipica condotta del delitto di sequestro di persona).
Cass. pen. n. 32001/2002
Integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di autoveicolo il quale compia deliberatamente manovre insidiose al fine di interferire con la condotta di guida di altro utente della strada, realizzando così una privazione della libertà di determinazione e di azione della persona offesa, che si viene a trovare nell'impossibilità di eseguire una qualsiasi manovra di emergenza — di arresto o deviazione del veicolo — per evitare la collisione.
Cass. pen. n. 21228/2001
È ravvisabile il delitto di violenza privata, pur dopo la parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 1 D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 66, disposta dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (che ha trasformato in illecito amministrativo alcune ipotesi di “blocco stradale”), nella condotta di colui il quale non si limiti alla semplice allocazione di un oggetto sulla sede stradale, al fine di ostruirla od ingombrarla, ma accompagni detta azione con comportamenti intimidatori nei confronti della persona offesa. (Fattispecie nella quale gli agenti, nell'esercizio del diritto di sciopero, oltre a parcheggiare più veicoli su di una strada, in modo da impedire il transito su di essa, avevano intimato ad un terzo di non proseguire nel suo percorso e gli avevano impedito di allontanarsi a bordo di uno dei predetti veicoli).
Cass. pen. n. 2480/2000
In tema di violenza privata, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. L'azione o l'omissione, che la violenza o minaccia sono rivolte ad ottenere dal soggetto passivo, devono essere determinate, poiché, ove manchi questa determinatezza, si avranno i singoli reati di minaccia, molestie, ingiuria ma non quello di violenza privata. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la carenza di detta «determinatezza» si evincesse dalla stessa contestazione accusatoria in cui gli atti di violenza e di natura intimidatoria erano ritenuti integranti, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui le persone offese sarebbero state costrette, mentre l'obiettivo avuto di mira dall'imputato (l'interruzione di un rapporto matrimoniale) veniva qualificato come ulteriore connotazione soggettiva della condotta incriminata.
Cass. pen. n. 11875/1998
Per integrare il delitto di violenza privata ex art. 610 c.p. non è sufficiente una condotta che abbia determinato una situazione di «costrizione» essendo necessario che tale condotta sia stata posta in essere con violenza o minaccia. (Fattispecie, relativa al blocco di un'autovettura da parte di un trattore parcheggiato intenzionalmente in modo tale che la parte lesa non poteva in alcun modo spostare la macchina, e in cui la Corte non ha ravvisato gli estremi della violenza).
Cass. pen. n. 1195/1998
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha affermato la sussistenza del reato nella condotta del soggetto che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedisce all'avente diritto di entrare nella propria abitazione).
Cass. pen. n. 2164/1998
L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si traduce nella indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti al giudice, sicché ove si tratti di poteri che non possano essere esercitati dal giudice, non può essere ravvisato tale reato e il fatto deve essere ricondotto ad una diversa ipotesi criminosa, e in particolare a quella di cui all'art. 610 c.p., la quale, infatti, è applicabile quando, per difetto dei presupposti o dell'elemento psicologico, non ricorrono gli estremi del delitto di cui all'art. 393 c.p.
Cass. pen. n. 3004/1996
L'agente che con violenza e minaccia, esplodendo colpi d'arma da fuoco in aria, terrorizza gli operai di un cantiere al punto da costringerli a sospendere i lavori e ciò al fine di costringere l'imprenditore datore di lavoro a versare una somma di danaro, realizza due reati (quello di violenza privata in danno degli operai e quello di estorsione, consumata o tentata, in danno dell'imprenditore) del tutto autonomi, corrispondenti a due fatti distinti in danno di differenti vittime. Tale ipotesi configura non un caso di concorso apparente di norme, bensì di concorso di reati.
Cass. pen. n. 2780/1995
Il delitto di violenza privata può ben concorrere con quello di sequestro di persona. Non può, infatti, ritenersi che ogni atto di violenza cui la vittima sia sottoposta durante il sequestro rimanga assorbito dalla fattispecie di cui all'art. 630 c.p.: il sequestro di persona priva la parte offesa della libertà di movimento e della scelta del luogo in cui stare; nella fattispecie prevista dall'art. 610 c.p. è invece tutelata la libertà psichica di fare o di non fare alcunché senza essere costretti da altri. La coazione al compimento di singoli atti che, senza la minaccia o la violenza (nella specie una telefonata al marito sotto coazione di coltello puntato al collo), il soggetto passivo non avrebbe compiuto, costituisce non già una modalità o un elemento della condotta del delitto di sequestro di persona, bensì una attività ulteriore e distinta che, a prescindere dalla situazione di privazione di libertà di movimento, integra l'autonomo reato di violenza privata, concorrente con quello di cui all'art. 630 c.p.
Cass. pen. n. 163/1994
Salvo che per il parcheggio non vi sia una tariffa determinata con provvedimento dell'autorità comunale, il posteggiatore, pur se autorizzato dall'autorità di pubblica sicurezza a svolgere tale mestiere, non ha alcun diritto a pretendere un compenso dagli automobilisti che lasciano in sosta la loro vettura, a meno che costoro non gliela abbiano consegnata, facendogli obbligo di custodirla (artt. 1766 e ss. c.c.). Pertanto, è ravvisabile il reato di tentata estorsione, e non già quello di tentata violenza privata aggravata a carico del posteggiatore il quale cerchi di costringere con la violenza un automobilista che aveva lasciato in sosta l'auto in zona ove non era stato istituito alcun parcheggio autorizzato, a corrispondergli una somma di denaro.
Cass. pen. n. 2850/1992
Il reato di violenza privata non necessariamente è assorbito in quello di sequestro di persona, dal quale, invece, si può differenziare per la diversità della condotta tenuta dagli imputati con riferimento alla diversità dei beni tutelati dalle due norme incriminatrici rispettivamente concernenti la libertà personale e quella morale del soggetto passivo. Né può essere utilmente richiamato il carattere di sussidiarietà riconosciuto al reato di cui all'art. 610 c.p., che rileva solo quando il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente preveduto dalla legge. (Nella fattispecie, nel corso di una rapina a mano armata, gli autisti di un autotreno erano stati impediti ad allontanarsi ed inoltre costretti dai rapinatori sotto la minaccia delle armi a dirigersi verso l'autostrada, di modo che non solo erano stati impediti ad agire liberamente allontanandosi dal mezzo di cui avevano perso la disponibilità, ma erano stati costretti sotto la minaccia delle armi a tenere un ben determinato comportamento con palese coartazione della loro volontà).
Cass. pen. n. 8831/1991
Il reato di violenza privata non può ritenersi assorbito da quello di estorsione qualora la minaccia profferita, sia pure contemporaneamente a quella estorsiva, tenda a costringere la parte lesa a non denunciare il torto patito e cioè ad una ulteriore limitazione della sua libertà, tutelata appunto dal disposto dell'art. 610 c.p.
Cass. pen. n. 6271/1990
La violenza richiesta ai fini del delitto di violenza privata consiste in un'energia fisica che può esercitarsi sulle persone (ma anche sulle cose) e tale costrizione di altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa può essere realizzata con i mezzi più diversi, la cui idoneità va valutata anche in rapporto alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto passivo che si intende privare della capacità di autodeterminazione secondo la propria libera volontà. Quando tale costrizione non si sia verificata per fatto indipendente dalla volontà del colpevole è configurabile il tentativo di violenza privata.
Cass. pen. n. 13078/1989
In tema di circolazione stradale, risponde del delitto di violenza privata il conducente che compie deliberati atti emulativi tali da interferire (consistentemente) nella condotta di guida di altro utente della strada, costringendolo a determinarsi in modo diverso dal proprio volere. Ne consegue che, qualora, a seguito di tali interferenze, il soggetto passivo incorra in infortunio, concorre l'addebito di omicidio o di lesioni colpose duplicemente aggravati dalla disposizione di cui all'art. 586 c.p. e dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. (Dalla fattispecie risulta che un automobilista, dopo un battibecco con un motociclista, determinato da motivi di viabilità, avendo questi ripreso la marcia, lo raggiungeva velocemente compiendo nei confronti del primo atti emulativi, tra cui quello di sorpasso stretto, tanto che la parte posteriore dell'automobile, in fase di rientro, attingeva la manopola del manubrio della motocicletta causando la perdita di equilibrio del conducente e la sua rovinosa caduta con conseguenze letali. L'automobilista fu ritenuto colpevole di violenza privata ed omicidio colposo pluriaggravato, come in massima).
Cass. pen. n. 11641/1989
Ai fini del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa. Pertanto, la sottoposizione ad una perquisizione arbitraria e, per ciò, ingiustificata di una persona, da parte di un soggetto, privo di qualsiasi legittimazione, costituisce un fatto di violenza fisica che si esplica direttamente sulla vittima, avuto riguardo alle condizioni particolari e ambientali in cui la stessa venga a trovarsi e, quindi, si svolga il fatto, che siano idonee ad eliminare e, comunque, a ridurre notevolmente nel soggetto passivo la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà.
Cass. pen. n. 9082/1989
La differenza tra il delitto di minaccia e quello di violenza privata va individuata nel fatto che mentre nella minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato è sufficiente che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa condotta; viceversa nella violenza privata la minaccia (o la violenza fisica) funge da mezzo a fine e occorre che essa sia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento non di pericolo ma di danno, rappresentato dal comportamento coartato del soggetto passivo, dipendente dall'atto di intimidazione (o di violenza) subito.
Cass. pen. n. 5423/1989
Ai fini della sussistenza o meno del reato di violenza privata, la coazione deve ritenersi giustificata non solo quando ricorra una delle cause di giustificazione previste dagli artt. 51-54 c.p., ma anche quando la violenza o la minaccia sia adoperata per impedire l'esecuzione o la permanenza di un reato; invece, la violenza o la minaccia sono punibili se con esse si voglia costringere altri ad adempiere ad un dovere giuridico o ad astenersi da una condotta genericamente illecita o immorale. Però, anche nella prima ipotesi, quando cioè la coazione sia usata per impedire la commissione di un reato, non può prescindersi da un criterio di proporzionalità tra il mezzo adoperato e il reato che si intendeva impedire. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, gli imputati, che armati di crick e spranghe di ferro avevano aggredito e ferito altri giovani di opposta fazione politica, avevano sostenuto che intendevano impedire la perpetrazione del reato di affissione di stampati al di fuori degli appositi spazi, contravvenzione peraltro depenalizzata).
Cass. pen. n. 5400/1989
Mentre nel delitto di minaccia si prescinde dal fine prefissosi dall'agente, tale fine, invece, viene in considerazione nel delitto di violenza privata, in cui l'uso della minaccia (come della violenza) è diretto a coartare la volontà della persona offesa; né rileva, in riferimento a tale reato, l'immediatezza del raggiungimento dello scopo.
Cass. pen. n. 10834/1988
Non esclude la configurabilità del delitto di violenza privata, di cui all'art. 610 c.p., il fatto che con una manovra di retromarcia più o meno complessa la persona offesa possa riprendere la marcia, dopo che la propria autovettura sia stata costretta a fermarsi, affiancata e sopravanzata da altro autoveicolo posto dal conducente di traverso rispetto al flusso della circolazione. Infatti, il delitto di violenza privata, che è reato istantaneo, deve considerarsi consumato nel momento stesso della coartazione all'arresto, poiché è irrilevante che gli effetti della imposizione si siano protratti nel tempo e che la vittima possa successivamente eliminarli.
Cass. pen. n. 4996/1988
Il delitto di violenza privata è di natura sussidiaria nel senso che esso è ravvisabile ogni qual volta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica e si consuma quando l'altrui volontà sia costretta a fare o tollerare qualche cosa, senza la necessità che l'azione abbia un effetto continuativo, vertendosi in materia di delitto istantaneo.
Cass. pen. n. 4791/1988
Perché sussista l'aggravante prevista dall'art. 635 cpv. n. 1 c.p. occorre che la violenza o la minaccia si accompagnino al danneggiamento o comunque siano direttamente finalizzati ad esso. Ne consegue che, qualora l'attività violenta o intimidatrice siano esercitate non già al diretto e immediato fine di danneggiare, bensì con l'intento di estinguere il reato passivo alla consegna della cosa da lui detenuta per poterla successivamente danneggiare, la violenza o la minaccia, non essendo contestuali al danneggiamento, lungi dal rimanere assorbite nel delitto di danneggiamento quali circostanze aggravanti di quest'ultimo, integrano il più grave delitto di violenza privata.
Cass. pen. n. 1738/1988
Il delitto di violenza privata ha natura di reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'altrui volontà sia rimasta di fatto costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il protrarsi nel tempo dell'azione o dell'omissione o del permanere degli effetti.
Cass. pen. n. 9501/1987
Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione concorre con quello di violenza privata qualora il sequestrato sia costretto a scrivere messaggi ai familiari.
Cass. pen. n. 7860/1987
Sussiste il delitto consumato, e non tentato, di violenza privata nel caso in cui i soggetti agenti, nel corso di una manifestazione pacifista, ostacolino — sdraiandosi con i loro corpi sulla sede stradale — l'accesso ad uno stabilimento militare, attraverso l'ingresso principale, degli automezzi allo stesso diretti. Infatti, trattasi di reato istantaneo, nel senso che esso si consuma nel momento in cui l'altrui volontà sia rimasta, di fatto, costretta a fare, tollerare, omettere qualcosa senza bisogno che l'azione abbia avuto un effetto continuativo.
Cass. pen. n. 4554/1987
Il delitto di violenza privata tende a garantire non la libertà fisica o di movimento, bensì la libertà psichica dell'individuo e perciò si realizza quando l'agente, col suo comportamento violento o intimidatorio, eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, così da costringerlo a una certa azione, tolleranza od omissione. Presupposto essenziale del delitto è dunque la preesistenza di una libertà di determinazione e di azione di chi subisce la condotta criminosa e il reato deve ritenersi consumato nel momento in cui il soggetto passivo, a seguito della violenza o della minaccia, sia rimasto costretto contro la sua volontà a fare, tollerare o omettere qualche cosa, mentre si ha soltanto tentativo, sempre che ne ricorrano tutti gli altri requisiti, allorché non sia stato raggiunto l'effetto voluto. Questo effetto è quello che l'agente si propone di realizzare e si identifica pertanto anche nella prospettiva psicologica, con lo scopo di costringere altri a tenere un determinato comportamento, senza che abbiano rilievo rispetto a quello immediatamente perseguito, fini ulteriori o mediati e tanto meno i particolari motivi dell'azione.
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In tema di violenza privata l'azione deve considerarsi unica anche in presenza di una pluralità di atti tipici, quando questi si presentino offensivi del medesimo interesse tutelato e si svolgano in unico contesto.
Cass. pen. n. 7382/1986
Il delitto di estorsione, che è un tipico delitto contro il patrimonio, si distingue dalla violenza privata, che è un reato contro la libertà morale, per il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (Nella specie, relativa a ritenuta estorsione, le persone offese, coartate, vessate, maltrattate e suggestionate, erano state costrette, alle dipendenze dell'imputato, a lavori ingrati per conto di questi, senza ricavarne alcuna retribuzione, salvo il minimo di sostentamento per una mera sopravvivenza).
Cass. pen. n. 6641/1986
La differenza tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di violenza privata sta nel fatto che per il primo è richiesto il dolo specifico consistente nel fine particolare ed esclusivo di esercitare un diritto, rimanendo in tal modo assorbite altre fattispecie quali le minacce, la violenza privata, la violazione di domicilio.
Cass. pen. n. 5700/1986
L'art. 610 c.p. (violenza privata) ha carattere sussidiario e generico perché diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerato da altre disposizioni di legge, né come elemento costitutivo, né come circostanza aggravante di diverso reato. Ne deriva che, quando la violenza recata per porre in essere la coazione determina la privazione della libertà di locomozione del soggetto passivo, si ha il più grave e diverso reato di sequestro di persona, costituendo la violenza stessa nient'altro che il mezzo esecutivo del reato di sequestro. (Nella specie, gli imputati non si limitarono a bloccare l'autovettura della vittima e a percuoterla, ma salirono sulla sua autovettura, lo costrinsero con minacce a girovagare per venti minuti e giungere alla periferia di una città per poi «dargli una lezione»).
Cass. pen. n. 5618/1986
Nell'ipotesi di uso di violenza fisica e di privazione della libertà personale esercitate dall'agente nei confronti di persona sospettata di furto, al fine di ottenere la confessione di tale reato, sono ravvisabili le ipotesi delittuose, formalmente concorrenti, del sequestro di persona (art. 605 c.p.) e della violenza privata (art. 610 c.p.) e non il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.). Infatti, da un lato la privazione o la restrizione della libertà personale, sotto il particolare profilo della libertà di locomozione, è estranea alla configurazione giuridica del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, dall'altro esula, comunque, il reato di ragion fattasi nel caso in cui il soggetto agisce per l'esercizio non di un preteso diritto, ma di una potestà pubblica (pretesa, questa, arbitraria e illegittima).
Cass. pen. n. 2664/1986
Presupposto del reato di violenza privata è che il fatto di violenza o minaccia non sia specificamente preveduto come reato o aggravante di reato da un'altra disposizione di legge. In tale ipotesi il titolo speciale di violenza privata viene assorbito senza riguardo per la sua maggiore o minore gravità, e prevale il reato-fine.
Cass. pen. n. 275/1986
Il delitto di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e resta escluso, in base al principio di specialità, qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) che rende configurabile un'ipotesi delittuosa più grave, quale quella di rapina.
Cass. pen. n. 2539/1985
Ai fini della sussistenza del dolo nel delitto di violenza privata, è irrilevante che l'agente sia mosso da eventuale fine di scherzo. Questo, infatti, può assumere rilievo come fine mediato, ma ad altri effetti, e cioè solo in quanto — inquadrato nella cornice delle circostanze concomitanti — valga a persuadere che l'agente ha agito con la convinzione dell'esistenza in atto di un consenso del soggetto passivo.
Cass. pen. n. 3464/1984
Il reato di violenza privata concorre con quello di lesioni personali volontarie, soltanto quando la violenza superi i limiti della costrizione necessaria a subire l'azione dell'aggressore, la quale si traduce inevitabilmente nell'impedimento dei liberi movimenti della vittima e nell'imposizione a tollerare gli atti lesivi durante la consumazione del delitto punito dall'art. 582 c.p.
Cass. pen. n. 1770/1984
Nel delitto punito dall'art. 610 c.p. la costrizione mediante violenza o minaccia a fare, tollerare od omettere qualcosa deve essere ingiusta, cioè non autorizzata da alcuna norma giuridica.
Cass. pen. n. 10133/1983
L'obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà psichica e morale contro le costrizioni a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
Cass. pen. n. 4925/1983
Il reato di violenza privata comprende anche l'ipotesi di usurpazione delle pubbliche funzioni; bene può il giudice, pertanto, derubricando la originaria imputazione di cui all'art. 610 c.p., ritenere sussistente il reato di cui all'art. 347 c.p.
Cass. pen. n. 2827/1983
Ai fini del delitto di violenza privata non occorre che la violenza sia usata direttamente sulla persona dell'offeso, ma può essere rivolta anche contro una terza persona o cadere sulle cose, quando sia idonea, seppure per via indiretta, a raggiungere lo scopo di costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa. (Nella specie l'imputato aveva impedito al soggetto passivo di telefonare ai carabinieri col tenere premuti i piolini del conta-scatti telefonico).
Cass. pen. n. 1051/1983
Il reato di violenza privata, pur avendo in comune con l'estorsione l'uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo ad un comportamento commissivo od omissivo, se ne distingue per il suo carattere generico e sussidiario, talché, in base al principio di specialità esso resta escluso qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto, che rende configurabile la più grave ipotesi delittuosa prevista dall'art. 629 c.p.
Cass. pen. n. 11624/1982
Sussiste il reato di violenza privata consumata — e non tentata — allorquando il soggetto passivo, per effetto della violenza o della minaccia, sia privato, anche momentaneamente, della sua autonoma libertà di determinazione e di azione dalla quale derivi una condotta diversa da quella specificamente voluta dall'agente. Invero trattandosi di reato istantaneo, esso si consuma nel momento in cui l'altrui volontà venga coartata a fare, tollerare o omettere qualcosa.
Cass. pen. n. 8577/1982
Costituisce delitto consumato, e non semplicemente tentato, di violenza privata il fatto di impedire, nel corso di un'agitazione sindacale, ai lavoratori dissidenti l'entrata o l'uscita dai cancelli dello stabilimento, non importa se per poco tempo e a nulla rilevando che gli operai siano ugualmente riusciti a superare lo sbarramento.
Cass. pen. n. 8418/1982
Nel delitto di violenza privata l'elemento della violenza è costituito dall'esplicarsi di una qualsiasi energia fisica da cui derivi una coazione personale. Non rileva, pertanto, né la qualità dei mezzi adoperati, né che essi siano diretti od indiretti, di carattere materiale o psicologico, occorrendo solo l'idoneità di essi al raggiungimento dello scopo che è quello di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. (Nella specie è stato ravvisato il reato per avere l'imputato costretto il conducente di un'auto a fermarsi contro la sua volontà).
Cass. pen. n. 4093/1981
Il carattere sussidiario della figura criminosa prevista dall'art. 610 c.p. non implica che sia escluso in ogni caso il concorso della violenza privata con altri reati ma solo che il concorso non opera quando la violenza privata sia assorbita da altro delitto e le relative norme siano in rapporto di concorso apparente, in forza del principio di specialità stabilito dall'art. 15 c.p. o del principio di consunzione che, se pur non enunciato in via generale dal legislatore, è indubbiamente operante nel nostro ordinamento positivo.
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Non ricorre né la figura del reato complesso, né quella del reato progressivo, né un'ipotesi di consunzione, e si ha pertanto concorso di reati e non concorso apparente di norma, nel caso in cui l'agente, dopo aver sbarrato la strada all'auto della vittima con altra autovettura, costringendola a fermarsi, le abbia cagionato lesioni personali.
Cass. pen. n. 3399/1981
Il reato di violenza privata — che tutela la libertà morale — è un titolo generico e sussidiario rispetto sia al reato di estorsione, che tutela essenzialmente il patrimonio oltre che la libertà personale, sia a quello di ragion fattasi con violenza alle persone, compreso tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia. Per il principio di specialità non è configurabile il reato di violenza privata qualora la violenza — fisica o morale — sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per l'estorsione o per la ragion fattasi.
Cass. pen. n. 70/1981
Per la sussistenza del delitto di violenza privata non è necessario che la condotta dell'agente sia diretta a conseguire un fine illecito. Infatti, per tale reato il dolo consiste nella coscienza e volontà di costringere altri, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che occorra il concorso di un fine particolare.
Cass. pen. n. 10676/1980
Per violenza, ai fini del delitto di cui all'art. 610 c.p., deve intendersi non solo quella fisica (violenza in senso proprio), che si esplica direttamente sulla vittima, ma anche quella impropria che si esplica attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui al fine di costringere l'offeso a fare, tollerare od omettere qualcosa. Pertanto ben è ravvisabile l'uso della violenza nel fatto degli scioperanti che, per impedire l'entrata e l'uscita degli automezzi dell'azienda, ostruiscano l'ingresso dello stabilimento con due autovetture poste trasversalmente.
Cass. pen. n. 5924/1980
L'uso di una pistola scacciacani vale a configurare l'aggravante dell'arma, di cui al cpv. dell'art. 610 c.p. Si tratta infatti di un arnese che, per l'inteso effetto intimidatorio che produce, deve ritenersi destinato all'offesa delle persone.
Cass. pen. n. 5907/1980
Mentre nel delitto di violenza privata la costrizione viene esercitata sulla libertà di autodeterminazione del soggetto (libertà psichica) in relazione ad un singolo atto, nel delitto di sequestro di persona viene lesa la libertà materiale dell'individuo (libertà di locomozione) in relazione ad una molteplicità di atti. Nei delitti contro la libertà individuale, quest'ultima viene configurata come genus rispetto alla species, rappresentata dalla libertà personale; ne consegue che mentre la prima riguarda l'autonomia della volizione e dell'azione del soggetto, del quale viene tutelata la libertà interiore o psichica, la seconda riguarda la libertà personale dell'individuo intesa come libertà di locomozione, cosicché il soggetto viene tutelato nella sua libertà materiale (o esterna). Il reato di cui all'art. 610 c.p. ha carattere sussidiario o generico perché diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerati da altre disposizioni di legge, né come elemento costitutivo, né come circostanza aggravante di diverso reato. Sicché quando la violenza usata per porre in essere la coazione determina la privazione della libertà di locomozione del soggetto passivo, si ha il diverso e più grave reato di sequestro di persona, e cioè un titolo specifico, che non può rimanere assorbito nel meno grave reato di violenza privata, costituendo la violenza nient'altro che il mezzo esecutivo del reato di sequestro di persona. Quando l'agente non solo priva il soggetto passivo della sua libertà personale ma gli impone di fare, tollerare o omettere qualcosa, il reato di sequestro di persona può concorrere con quello di violenza privata, essendo diversi i beni giuridici offesi e realizzandosi conseguentemente due diversi eventi. (Nella specie la vittima fu costretta a seguire un corteo e al tempo stesso a portare al collo un cartello ed a tenere le mani alzate dietro la nuca).
Cass. pen. n. 3359/1980
È configurabile il concorso formale tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali volontarie, diversi essendo i beni giuridici tutelati e, cioè, la libertà morale nel primo reato e l'integrità fisica nel secondo.
Cass. pen. n. 871/1979
La coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa con la consapevolezza dell'illegittimità di tale costrizione, rappresenta l'elemento differenziale della violenza privata rispetto al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che presuppone invece la coscienza di fare cosa giusta nella sostanza sebbene ingiusta nella forma.
Cass. pen. n. 8408/1978
Mentre deve escludersi la possibilità del concorso formale di reati tra il sequestro di persona e la violenza privata allorché la violenza, che è elemento comune ai due reati, sia stata usata per ottenere la privazione della libertà personale, è invece configurabile il concorso materiale di azioni delittuose. (Nel caso di specie si è ritenuto che l'imputato, costringendo il pilota sotto la minaccia di far saltare l'aereo, a tollerare che egli sedesse sul sedile riservato al secondo pilota e a mettersi in comunicazione via radio con la torre di controllo per ottenere il permesso di atterrare, aveva commesso il delitto di violenza privata, mentre da quel momento in poi, col trattenere a bordo sempre sotto la minaccia del disastro, equipaggio e passeggeri, i quali venivano in tal modo privati della libertà personale, intesa nel caso specifico come libertà di dirigersi col veicolo verso la destinazione prescelta, iniziava a realizzarsi il delitto di sequestro di persona).
Cass. pen. n. 396/1973
Il delitto di violenza privata è un reato sussidiario che in tanto può sussistere in quanto l'agente non sia animato da un dolo specifico che porti alla configurazione di altro reato.