(massima n. 1)
Nell'ipotesi di uso di violenza fisica e di privazione della libertā personale esercitate dall'agente nei confronti di persona sospettata di furto, al fine di ottenere la confessione di tale reato, sono ravvisabili le ipotesi delittuose, formalmente concorrenti, del sequestro di persona (art. 605 c.p.) e della violenza privata (art. 610 c.p.) e non il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.). Infatti, da un lato la privazione o la restrizione della libertā personale, sotto il particolare profilo della libertā di locomozione, č estranea alla configurazione giuridica del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, dall'altro esula, comunque, il reato di ragion fattasi nel caso in cui il soggetto agisce per l'esercizio non di un preteso diritto, ma di una potestā pubblica (pretesa, questa, arbitraria e illegittima).