(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di violenza privata, č sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontā di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare, che costituisce l'antecedente psichico della condotta, cioč il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale.