(massima n. 1)
Ai fini della configurazione del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) č sufficiente la coscienza e volontā di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare: il dolo č, pertanto, generico.