(massima n. 1)
Sussiste il reato di violenza privata consumata — e non tentata — allorquando il soggetto passivo, per effetto della violenza o della minaccia, sia privato, anche momentaneamente, della sua autonoma libertà di determinazione e di azione dalla quale derivi una condotta diversa da quella specificamente voluta dall'agente. Invero trattandosi di reato istantaneo, esso si consuma nel momento in cui l'altrui volontà venga coartata a fare, tollerare o omettere qualcosa.