(massima n. 1)
È ravvisabile il delitto di violenza privata, pur dopo la parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 1 D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 66, disposta dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (che ha trasformato in illecito amministrativo alcune ipotesi di “blocco stradale”), nella condotta di colui il quale non si limiti alla semplice allocazione di un oggetto sulla sede stradale, al fine di ostruirla od ingombrarla, ma accompagni detta azione con comportamenti intimidatori nei confronti della persona offesa. (Fattispecie nella quale gli agenti, nell'esercizio del diritto di sciopero, oltre a parcheggiare più veicoli su di una strada, in modo da impedire il transito su di essa, avevano intimato ad un terzo di non proseguire nel suo percorso e gli avevano impedito di allontanarsi a bordo di uno dei predetti veicoli).