L'articolo in oggetto tutela l'
integrità fisica in una fase prodromica, trovando infatti applicazione solamente quando non derivi una malattia nel corpo o nella mente (v. art.
582).
Il reato di percosse è infatti configurabile quando la violenza produca solamente una sensazione di dolore, senza postumi fisici di alcun genere.
Specularmente, non qualsiasi causazione di dolore è punibile, ma solamente quella che abbia inferto un
dolore apprezzabile.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di percuotere la vittima causando del dolore fisico apprezzabile.
La
violenza, che la legge considera come elemento costitutivo o
circostanza aggravante di numerosi reati, consiste in una energia fisica dalla quale derivi una coazione personale del soggetto passivo. La violenza, per non integrare un
concorso di reati, non solo non deve incidere su interessi specificatamente tutelati, ma deve anche essere generica e non superare la semplice percossa.
///SPIEGAZIONE ESTESA
Il delitto di percosse punisce chi arrechi intenzionalmente un'offesa ingiusta ad un'altra persona, senza, però, che da essa derivi una malattia nel corpo o nella mente.
La
condotta tipica consiste negli atti materiali ed ingiusti di violenza, perpetrati contro l'altrui
persona fisica, quali, ad esempio, schiaffi o pugni,
senza, tuttavia, che ne derivi una
malattia. Qualora, infatti, da una condotta idonea ad integrare il reato in esame, derivi una malattia nel corpo o nella mente del soggetto passivo, non si può più parlare di percosse ma, piuttosto, di lesioni personali.
La condotta deve necessariamente essere
commissiva, in quanto un'
omissione non sarebbe idonea a concretare un atto violento contro l'altrui persona.
Requisito essenziale è l'
ingiustizia degli atti, i quali, per rilevare ai sensi dell'art.
581 c.p., devono essere realizzati in una situazione non consentita da leggi, da regolamenti o dall'Autorità, come può avvenire, ad esempio, durante un regolare incontro di pugilato.
È necessario evidenziare che, agli effetti del diritto penale, per
"malattia" si intende l'alterazione organica o il disturbo funzionale che appaia bisognoso di cure, di cautele o di precauzioni per guarire o per evitare un eventuale pericolo. Non si considera, dunque, malattia, ad esempio, un'ecchimosi che non richieda cure o cautele, mentre integra un'ipotesi di malattia un'escoriazione o un'abrasione.
La malattia, inoltre, può essere sia nel corpo che nella mente. La malattia nel
corpo è l'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, sia essa limitata o estesa alla generalità del corpo, la quale richieda cure, cautele o precauzioni. Costituisce, invece, una malattia nella
mente, sia l'alterazione psichica che tolga o diminuisca significativamente la capacità d'intendere o di volere di un soggetto, sia quella che menomi solo parzialmente l'attività dell'intelligenza, della volontà o della memoria, in modo tale da richiedere, in ogni caso, cure, cautele o precauzioni.
Oggetto materiale del reato è costituito dalla
persona fisica che patisca l'atto violento posto in essere dall'agente, senza subirne una malattia.
Costituisce
evento tipico del reato di percosse l'effetto provocato dall'atto materiale di violenza concretamente posto in essere. Esso può consistere, alternativamente, in una
sensazione fisica, dolorosa o meno, provata dalla persona percossa, oppure nella
traccia rimasta sul corpo del soggetto passivo, la quale, però, pur essendo anatomicamente rilevabile, non costituisca una malattia.
Si può configurare un
tentativo, qualora sia possibile dimostrare che un atto fosse diretto a realizzare una percossa da cui non sarebbe derivata una malattia.
Nel caso in cui gli atti di percosse siano più di uno, il reato si considera unico se vi è contesto d'azione.
Ai fini dell'integrazione del reato in esame è sufficiente la sussistenza, in capo all'agente, del
dolo generico, da intendersi quale coscienza e volontà di tenere una condotta violenta, che provochi una sensazione dolorosa al soggetto passivo. Qualora l'agente sia mosso da un
diverso intento, la sua condotta può integrare un altro reato, per cui, qualora, ad esempio, l'intenzione fosse quella di uccidere, il soggetto risponderà di tentato omicidio doloso.
Il comma 2 dell'art.
581 c.p. prevede che il reato di percosse non possa trovare applicazione nei casi in cui la legge considera la violenza come un elemento costitutivo o come una circostanza aggravante di un'altra fattispecie. Ciò si giustifica con il fatto che in tali casi ci si trova di fronte ad ipotesi di
reato complesso che già contengono, al loro interno, le percosse. Lo stesso può, altresì, accadere quando ci si trovi di fronte ad un altro delitto che non può essere commesso se non attraverso delle percosse, le quali risultano, pertanto, da esso
assorbite.
Il delitto di percosse è punibile soltanto a
querela della persona offesa.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA