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Dizionario Giuridico

Azione possessoria

Che cosa significa "Azione possessoria"?

Il nostro ordinamento prevede due tipi di azioni a tutela del possesso: una è l'azione di reintegrazione o di spoglio, esperibile dal possessore o dal detentore qualificato, che siano stati privati del possesso (v. 1168 c.c.) in maniera clandestina o violenta entro un anno dallo spoglio o da quando questo è stato scoperto se clandestino; l'altra è l'azione di manutenzione, esperibile dal possessore di un bene immobile o di un'universalità di mobili, laddove sia posta in essere una turbativa o una molestia che abbiano impedito al possessore il pacifico godimento del bene, oppure nel caso in cui il possessore abbia subito uno spoglio non clandestino o non violento (v. 1170 c.c.). Per esperire questa seconda azione è necessario che il possesso duri da oltre un anno, sia continuo e non interrotto.
Poiché le azioni possessorie spettano anche al titolare del diritto sul bene che sia altresì possessore, questi potrà esercitare sia l'azione petitoria, a difesa del suo diritto, oppure, a sua scelta, l'azione possessoria. Quest'ultima azione è maggiormente conveniente, in quanto, oltre alla maggiore snellezza del procedimento, è previsto un onere probatorio decisamente più attenuato: chi esercita un'azione possessoria deve solo dimostrare il fatto di esercitare il possesso sul bene.

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