Che cosa significa "Azione possessoria"?
Il nostro ordinamento prevede due tipi di azioni a tutela del possesso: una è l'azione di reintegrazione o di spoglio, esperibile dal possessore o dal detentore qualificato, che siano stati privati del possesso (v. 1168 c.c.) in maniera clandestina o violenta entro un anno dallo spoglio o da quando questo è stato scoperto se clandestino; l'altra è l'azione di manutenzione, esperibile dal possessore di un bene immobile o di un'universalità di mobili, laddove sia posta in essere una turbativa o una molestia che abbiano impedito al possessore il pacifico godimento del bene, oppure nel caso in cui il possessore abbia subito uno spoglio non clandestino o non violento (v. 1170 c.c.). Per esperire questa seconda azione è necessario che il possesso duri da oltre un anno, sia continuo e non interrotto.
Poiché le azioni possessorie spettano anche al titolare del diritto sul bene che sia altresì possessore, questi potrà esercitare sia l'azione petitoria, a difesa del suo diritto, oppure, a sua scelta, l'azione possessoria. Quest'ultima azione è maggiormente conveniente, in quanto, oltre alla maggiore snellezza del procedimento, è previsto un onere probatorio decisamente più attenuato: chi esercita un'azione possessoria deve solo dimostrare il fatto di esercitare il possesso sul bene.
Poiché le azioni possessorie spettano anche al titolare del diritto sul bene che sia altresì possessore, questi potrà esercitare sia l'azione petitoria, a difesa del suo diritto, oppure, a sua scelta, l'azione possessoria. Quest'ultima azione è maggiormente conveniente, in quanto, oltre alla maggiore snellezza del procedimento, è previsto un onere probatorio decisamente più attenuato: chi esercita un'azione possessoria deve solo dimostrare il fatto di esercitare il possesso sul bene.