Forse, la mancanza di un passo carrabile fa pensare che non ci sia alcun divieto. Fa pensare che si possa parcheggiare liberamente senza violare la legge. Però, è davvero così?
La Cassazione ha trattato più volte questa tematica.
In particolare, la Suprema Corte si è pronunciata sull’ipotesi del parcheggio dinanzi ad un cancello di un condominio senza passo carrabile, precisando che comunque ci possono essere delle conseguenze. Anche penali.
Si può parcheggiare davanti ad un garage in assenza di passo carrabile?
Per il codice della strada (l’art. 3 del Codice della strada), il passo carrabile (o passo carraio) è l’accesso di un’area privata su un’area di passaggio pubblico (ad esempio, un garage con uscita su una strada pubblica).
Il passo carrabile è identificato da un cartello che vieta la sosta ai veicoli, al fine di non ostacolare il libero passaggio tra l’area privata e la via pubblica.
Per il rilascio del passo carrabile, l’interessato dovrà presentare una richiesta all’ente proprietario della strada e dovrà pagare un canone la cui somma, però, cambia in base alle direttive dell’ente.
Di fatto, l’ente competente molto spesso è il Comune.
Soltanto il passo carrabile rilasciato dalle autorità comunali ha valore giuridico. Quindi, il cartello comprato in negozio o stampato a casa non è riconosciuto a norma di legge. Anzi, secondo il codice della strada (art. 22 del Codice della strada), se un cittadino appone un cartello di passo carrabile non a norma, allora rischia una sanzione da 42 a 173 euro.
Quindi, è possibile parcheggiare davanti ad un cancello senza passo carrabile?
Se non c’è alcun cartello (o se non c’è un cartello a norma di legge), l’automobilista potrà lasciare il proprio veicolo dinanzi al cancello e non correrà il rischio di prendere una multa o di assistere alla rimozione forzata dell’auto.
Però, ciò non vuol dire che si possa sostare in modo da bloccare completamente il passaggio.
La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 40482 del 2018) ha precisato che ci sono ipotesi in cui l’automobilista, che decide di lasciare il proprio autoveicolo davanti ad un cancello condominiale senza passo carrabile, potrebbe comunque essere querelato.
Quale reato commette chi parcheggia davanti ad un cancello sprovvisto di passo carrabile?
Colui che parcheggia dinanzi ad un garage privato, anche se non è presente alcun passo carrabile, potrebbe commettere il reato di violenza privata.
Il codice penale (comma 1 dell’art. 610) punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringa altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
Per la Cassazione, il reato di violenza privata viene realizzato con il comportamento di chi, avendo parcheggiato l’auto in modo da bloccare l’entrata del garage condominiale e impedire l’ingresso delle persone alla proprietà privata, non abbia liberato velocemente il passaggio. Ad esempio, pensiamo a chi ha fermato l’auto ed è andato via senza lasciare alcun recapito, oppure a chi si rifiuta di rimuovere il veicolo.
Sono tutti casi in cui, anche se manca un divieto, il parcheggio dinanzi al cancello di una casa privata o di un condominio integra il reato di violenza privata poiché, in concreto, si finisce per esercitare sulla “vittima” un’azione coattiva che non permette alla persona offesa di esercitare liberamente il proprio volere (ossia, entrare o uscire dalla proprietà privata).
In questi casi, l’automobilista rischia di subire la pena della reclusione fino a quattro anni.
In conclusione, quando non c’è alcun passo carrabile, è possibile parcheggiare, ma soltanto per un tempo ristretto e in modo tale da permettere ai soggetti di accedere o uscire dallo stabile condominiale (o, comunque, dalla proprietà privata).