(massima n. 2)
Per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall'art. 605 c.p. è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, tale da privarlo della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato ad un tempo anche breve. (La Corte ha escluso che nel caso di specie, in cui la vittima, che era stata legata, era riuscita a liberarsi da sola in pochi minuti, fosse configurabile il delitto di violenza privata, ritenendo che nel breve periodo di privazione della libertà si fosse consumata la tipica condotta del delitto di sequestro di persona).