(massima n. 1)
Il reato di violenza privata può concorrere materialmente con il reato di maltrattamenti in famiglia quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo continuativo e abituale, anche con l'intento di costringerla ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere. (Nella specie, l'imputato, oltre a sottoporre la moglie a condotte integranti maltrattamenti, con ulteriori minacce l'aveva costretta ad omettere di presentare denuncia per quanto subito, così realizzando una condotta autonoma, anche sotto il profilo della volizione criminale, rispetto alla serialità delle vessazioni riconducibili al delitto di cui all'art. 572 cod. pen.).