(massima n. 1)
L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata č costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata. Pertanto, il delitto di cui all'art. 610 c.p. non č configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilitą - in ordine al reato di violenza privata - dell'imputato che aveva fisicamente aggredito la vittima tenendola 'schiacciata contro la portiera dell'auto; la S.C. ha affermato la necessitą, ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 610 cod. pen, di un 'aliquid' diverso dal fatto concretante la violenza).