(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di violenza privata non č necessario che la condotta dell'agente sia diretta a conseguire un fine illecito. Infatti, per tale reato il dolo consiste nella coscienza e volontā di costringere altri, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che occorra il concorso di un fine particolare.