(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, risponde del delitto di violenza privata il conducente che compie deliberati atti emulativi tali da interferire (consistentemente) nella condotta di guida di altro utente della strada, costringendolo a determinarsi in modo diverso dal proprio volere. Ne consegue che, qualora, a seguito di tali interferenze, il soggetto passivo incorra in infortunio, concorre l'addebito di omicidio o di lesioni colpose duplicemente aggravati dalla disposizione di cui all'art. 586 c.p. e dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. (Dalla fattispecie risulta che un automobilista, dopo un battibecco con un motociclista, determinato da motivi di viabilitą, avendo questi ripreso la marcia, lo raggiungeva velocemente compiendo nei confronti del primo atti emulativi, tra cui quello di sorpasso stretto, tanto che la parte posteriore dell'automobile, in fase di rientro, attingeva la manopola del manubrio della motocicletta causando la perdita di equilibrio del conducente e la sua rovinosa caduta con conseguenze letali. L'automobilista fu ritenuto colpevole di violenza privata ed omicidio colposo pluriaggravato, come in massima).