(massima n. 1)
La coscienza e volontą di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa con la consapevolezza dell'illegittimitą di tale costrizione, rappresenta l'elemento differenziale della violenza privata rispetto al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che presuppone invece la coscienza di fare cosa giusta nella sostanza sebbene ingiusta nella forma.