Che cosa significa "Responsabilitā extracontrattuale"?
Detta anche aquiliana (dalla lex Aquilia del 287 a.C., che per prima disciplinò, nel diritto romano, la responsabilità ex delicto), è la responsabilità civile che sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno (art. 2043 del c.c.).
L'art. 1173 del c.c. indica fra le diverse fonti dell'obbligazione anche il fatto illecito, che viola il principio generale del neminem laedere.
Il concetto di danno ingiusto ha costituito e continua a costituire una sfida per gli studiosi, che sono negli ultimi decenni hanno accolto l'idea che non solo la lesione di un diritto patrimoniale faccia sorgere la responsabilità extracontrattuale. Via via, sono stati ritenuti risarcibili la lesione del diritto di credito, sino al danno non patrimoniale (biologico, esistenziale, ...), ritenendosi da parte della giurisprudenza che , fuori dai casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
Anche sull'elemento soggettivo della fattispecie (dolo o colpa) il dibattito è stato ampio: è ormai tramontata la tradizionale regola secondo la quale la responsabilità presuppone sempre la colpevolezza dell'agente, e oggi dottrina e giurisprudenza individuano numerose ipotesi di responsabilità oggettiva in cui si prescinde dall'elemento soggettivo della colpa (cfr. artt. 2050, 2051, 2052, 2053, 2054) e di responsabilità per fatto altrui (o indiretta) in cui, in considerazione dell'esistenza di un rapporto assistenziale, familiare, di lavoro, etc., è prevista la responsabilità di un soggetto diverso dall'autore del fatto dannoso, accanto, eventualmente, alla responsabilità di quest'ultimo (responsabilità dei padroni e dei committenti, art. 2049; responsabilità del proprietario per i danni cagionati dal veicolo, in solido con quella del conducente, art. 2054; responsabilità dei sorveglianti, dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte, artt. 2047 e 2048).
Le principali differenze tra la responsabilità in commento e quella contrattuale (artt. 1218 ss.) sono:
1) l'illecito extracontrattuale viola una situazione giuridica soggettiva tutelata in modo assoluto mentre l'illecito contrattuale riguarda la violazione di un diritto di credito sorto da un'attività di tipo negoziale;
2) nella prima il danneggiato ha l'onere di provare il danno, la colpa (o dolo) dell'agente e il nesso di causalità tra i due; nella responsabilità contrattuale, si presume la colpa di colui che sia inadempiente;
3) l'azione per il risarcimento del danno extracontrattuale si prescrive in cinque anni, mentre quella del danno contrattuale in dieci (il creditore è maggiormente tutelato).
L'art. 1173 del c.c. indica fra le diverse fonti dell'obbligazione anche il fatto illecito, che viola il principio generale del neminem laedere.
Il concetto di danno ingiusto ha costituito e continua a costituire una sfida per gli studiosi, che sono negli ultimi decenni hanno accolto l'idea che non solo la lesione di un diritto patrimoniale faccia sorgere la responsabilità extracontrattuale. Via via, sono stati ritenuti risarcibili la lesione del diritto di credito, sino al danno non patrimoniale (biologico, esistenziale, ...), ritenendosi da parte della giurisprudenza che , fuori dai casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
Anche sull'elemento soggettivo della fattispecie (dolo o colpa) il dibattito è stato ampio: è ormai tramontata la tradizionale regola secondo la quale la responsabilità presuppone sempre la colpevolezza dell'agente, e oggi dottrina e giurisprudenza individuano numerose ipotesi di responsabilità oggettiva in cui si prescinde dall'elemento soggettivo della colpa (cfr. artt. 2050, 2051, 2052, 2053, 2054) e di responsabilità per fatto altrui (o indiretta) in cui, in considerazione dell'esistenza di un rapporto assistenziale, familiare, di lavoro, etc., è prevista la responsabilità di un soggetto diverso dall'autore del fatto dannoso, accanto, eventualmente, alla responsabilità di quest'ultimo (responsabilità dei padroni e dei committenti, art. 2049; responsabilità del proprietario per i danni cagionati dal veicolo, in solido con quella del conducente, art. 2054; responsabilità dei sorveglianti, dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte, artt. 2047 e 2048).
Le principali differenze tra la responsabilità in commento e quella contrattuale (artt. 1218 ss.) sono:
1) l'illecito extracontrattuale viola una situazione giuridica soggettiva tutelata in modo assoluto mentre l'illecito contrattuale riguarda la violazione di un diritto di credito sorto da un'attività di tipo negoziale;
2) nella prima il danneggiato ha l'onere di provare il danno, la colpa (o dolo) dell'agente e il nesso di causalità tra i due; nella responsabilità contrattuale, si presume la colpa di colui che sia inadempiente;
3) l'azione per il risarcimento del danno extracontrattuale si prescrive in cinque anni, mentre quella del danno contrattuale in dieci (il creditore è maggiormente tutelato).