(massima n. 2)
Salvo che per il parcheggio non vi sia una tariffa determinata con provvedimento dell'autoritā comunale, il posteggiatore, pur se autorizzato dall'autoritā di pubblica sicurezza a svolgere tale mestiere, non ha alcun diritto a pretendere un compenso dagli automobilisti che lasciano in sosta la loro vettura, a meno che costoro non gliela abbiano consegnata, facendogli obbligo di custodirla (artt. 1766 e ss. c.c.). Pertanto, č ravvisabile il reato di tentata estorsione, e non giā quello di tentata violenza privata aggravata a carico del posteggiatore il quale cerchi di costringere con la violenza un automobilista che aveva lasciato in sosta l'auto in zona ove non era stato istituito alcun parcheggio autorizzato, a corrispondergli una somma di denaro.