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Violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Commette violenza privata chi parcheggia la propria autovettura con la volontà di impedire il passaggio altrui.
Attenzione a parcheggiare la propria auto in modo tale da impedire volontariamente il passaggio altrui, perché tale condotta può integrare gli estremi del reato di violenza privata, di cui all’art. 610 codice penale.

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 48346 del 7 dicembre 2015, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato un’imputata per il reato di cui sopra, condannandola, altresì, al risarcimento del danno in favore della parte civile.

In particolare, la donna era stata imputata per tale reato, in quanto la medesima aveva impedito il passaggio della persona offesa sottraendole le chiavi del proprio motociclo e parcheggiando la propria autovettura in mezzo alla strada.

Avverso tale sentenza, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo di aver “subito dalla presunta parte offesa un'aggressione fisica” e dunque la condotta di aver impedito il passaggio dell’autovettura della parte civile era diretta ad evitare che la medesima si allontanasse prima dell’arrivo della polizia.
Secondo la ricorrente, pertanto, la condotta contestata non avrebbe dovuto essere qualificata come “violenza privata” ma, al più, come “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, di cui all’art. 392 codice penale.

In altri termini, dunque, la ricorrente riteneva in qualche modo “giustificata” la propria condotta, che era stata posta in essere allo scopo di “farsi giustizia da sé”, a seguito dell’aggressione fisica subita da parte della persona offesa.

La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di dover rigettare il ricorso.

Secondo la Cassazione, in particolare, “il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata - che ugualmente contiene l'elemento della violenza o della minaccia alla persona - non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen. l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata”.

In sostanza, sia il reato di “violenza privata” che quello di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” presuppongono che venga posta in essere una condotta di violenza o di minaccia; l’elemento distintivo delle due figure di reato è rappresentato, invece, dal fatto che, in caso di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, il soggetto agisce nella convinzione (anche errata) di esercitare un diritto che gli spetta.

Il caso in esame, tuttavia, non rientrava in quest’ultima ipotesi, in quando, secondo la Corte, la condotta descritta nel capo d'imputazione non era in alcun modo “diretta, in relazione alla sottrazione delle chiavi, ad esercitare un presunto diritto sulle stesse, quanto piuttosto a coartare la volontà della persona offesa in modo che quest'ultima non si allontanasse”.

La Cassazione, invece, riteneva fondato il motivo di ricorso relativo alla “dedotta violazione di legge per la mancata qualificazione del reato di violenza privata anche in relazione alla condotta tenuta dall'imputata attraverso il parcheggio della propria autovettura in modo da impedire il passaggio dell'autovettura della persona offesa”.

Sul punto, la Corte osservava che “l'elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione”.

Così, ad esempio, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 8425 del 20 novembre 2013, si è ritenuto che integrasse il delitto di violenza privata “la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla parte lesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione”.

Di conseguenza, anche nel caso di specie, doveva ritenersi sussistente il reato di cui all’art. 610 codice penale, come giustamente deciso dalla corte di Appello, “in ragione della circostanza che il requisito della violenza si può identificare in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione”.


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