(massima n. 1)
Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 cod. pen., č configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertā morale nel primo reato, e l'integritā fisica nel secondo (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'assorbimento del reato di violenza privata in quello di lesioni, precisando che le lesioni - una testata in faccia ad un cronista al fine di farlo allontanare dal luogo in cui si trovava il ricorrente - erano state inflitte per realizzare la violenza privata).