(massima n. 1)
Il delitto di violenza privata č di natura sussidiaria nel senso che esso č ravvisabile ogni qual volta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica e si consuma quando l'altrui volontā sia costretta a fare o tollerare qualche cosa, senza la necessitā che l'azione abbia un effetto continuativo, vertendosi in materia di delitto istantaneo.