(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del dolo nel delitto di violenza privata, è irrilevante che l'agente sia mosso da eventuale fine di scherzo. Questo, infatti, può assumere rilievo come fine mediato, ma ad altri effetti, e cioè solo in quanto — inquadrato nella cornice delle circostanze concomitanti — valga a persuadere che l'agente ha agito con la convinzione dell'esistenza in atto di un consenso del soggetto passivo.