Che cosa significa "Delitto tentato"?
Il delitto tentato è disciplinato dall'art. 56 c.p.; esso si verifica quando l'agente abbia posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione del delitto programmato ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il nostro codice disciplina esclusivamente il delitto tentato e non anche la contravvenzione tentata; nello specifico il delitto tentato è costituito dall'unione della norma di cui all'art. 56 c.p. a quella di parte speciale corrispondente al delitto progettato e non verificato. Perché il delitto tentato si perfezioni è dunque necessario che non si verifichi quello voluto. Gli atti si ritengono idonei quando, sulla base di un giudizio concreto ex ante, possiedono la capacità di realizzare il delitto; sono univoci quando il grado di sviluppo degli stessi consente di prevedere come concreta la realizzazione del delitto ideato.