(massima n. 1)
Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la coartazione da parte dell'agente č diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, ma difetta il danno altrui. (In applicazione del principio, si č ritenuto che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, con minacce, pretenda il recesso di una persona da una societā, di cui, tuttavia, sia solo un prestanome, senza alcun interesse economico patrimoniale).