Cass. civ. n. 2991/2019
In tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, sicché, ove si controverta in ordine ad una servitù di passaggio su fondo privato per l'accesso alla strada pubblica, rimane estranea al giudizio la presenza o meno di un titolo autorizzativo, rilasciato dalla competente autorità amministrativa stradale, a compiere gli atti che esteriorizzano il possesso di tale servitù. Ne consegue che, anche in mancanza di detto titolo, la domanda possessoria tra privati è ammissibile e, quindi, valutabile nel merito, pure ai fini dell'eventuale condanna al risarcimento dei danni eventualmente prodotti dall'avversa condotta illecita.
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In caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell'art. 703 c.p.c., non eliminano l'interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché non possa contenere quell'ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza nel merito dell'azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese sia per la valutazione dell'eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all'esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato.
Cass. civ. n. 26787/2018
In tema di azioni a difesa del possesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza, sicché costituisce turbativa del possesso l'installazione di una porta sul muro comune, che limita le possibilità di utilizzazione del corrispondente spazio da parte dell'altro proprietario e consente l'esercizio di una servitù di passaggio sul fondo di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 23855/2018
In tema di azione di manutenzione del possesso, affinché un soggetto possa qualificarsi come autore morale della turbativa, occorre che egli, pur non avendo autorizzato la condotta illecita, ne abbia tratto vantaggio (criterio del "cui prodest") e che sia consapevole dell'illiceità dell'atto di molestia compiuto da terzi.
Cass. civ. n. 20726/2018
La riduzione in pristino, cui è diretta l'azione di manutenzione, può consistere non già nella mera riproduzione della situazione dei luoghi modificata o alterata da una determinata azione lesiva dell'altrui possesso, ma anche nell'esecuzione di un "quid novi", qualora il rifacimento puro e semplice sia inidoneo a realizzare il ripristino stesso.
Cass. civ. n. 20581/2018
Poiché il possessore di un fondo ha il potere di usarne e goderne secondo la sua normale destinazione, qualunque intervento del vicino titolare di una servitù di passo su parte di tale fondo, diretto a limitare tale uso e godimento oltre il necessario per il godimento di quella servitù, costituisce turbativa del possesso del fondo e legittima il possessore a chiedere la cessazione della turbativa stessa.
Cass. civ. n. 3901/2017
L'"animus turbandi", per l'esperibilità dell'azione di manutenzione del possesso di un edificio molestato dalla violazione delle distanze legali, non è escluso dall'ottenimento della concessione edilizia da parte dell'autore della turbativa, rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi; tale elemento psicologico, inoltre, deve presumersi ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa, restando irrilevante anche l'eventuale convincimento dell'autore del fatto di esercitare un proprio diritto.
Cass. civ. n. 19586/2016
In tema di azioni possessorie, la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo, altresì costituendo la qualificazione della fattispecie concreta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, da effettuarsi in base alle prove acquisite nel processo e sottratto al sindacato di legittimità ove scevro da vizi logici e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha condiviso la qualificazione dell'azione, ricondotta all'art. 1170 c.c., contenuta nella decisione impugnata, ritenendo che l'apposizione, lungo una strada, di una catena manualmente amovibile, sorretta da paletti in ferro fissi, non avesse inciso sulla possibilità di passaggio pedonale e veicolare ivi esercitato dal ricorrente, ma, esclusivamente, sulla sua modalità di fruizione, resa meno agevole e comoda).
Cass. civ. n. 107/2016
L'elemento psicologico della molestia possessoria consiste nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione.
Cass. civ. n. 8731/2014
L'azione di manutenzione possessoria tutela il potere di fatto sulla cosa e non il corrispondente diritto reale, sicché la violazione delle distanze legali tra costruzioni può essere denunciata ex art. 1170 cod. civ. solo quando abbia determinato un'apprezzabile modificazione o limitazione dell'esercizio del possesso.
Cass. civ. n. 18216/2013
In tema di azione di manutenzione del possesso, affinché un soggetto possa qualificarsi come autore morale della turbativa, occorre che egli, pur non avendo autorizzato la condotta illecita, ne abbia tratto vantaggio (criterio del "cui prodest") e che sia consapevole dell'illiceità dell'atto di molestia compiuto da terzi.
Cass. civ. n. 13417/2013
La lesione possessoria consistente nel rifiuto della restituzione di un fondo opposto dal detentore qualificato al possessore mediato, accompagnato dall'opposizione fatta contro quest'ultimo e perciò dalla manifestazione dell'avvenuta interversione, configura uno spoglio semplice, riconducibile alla previsione di cui all'art. 1170, terzo comma, cod. civ., il quale disciplina la cosiddetta azione di manutenzione recuperatoria, idoneamente esperibile in presenza delle condizioni soggettive e temporali contemplate dal comma precedente.
Cass. civ. n. 1494/2013
In tema di azioni possessorie, integra gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo, come nell'ipotesi di eliminazione di una conduttura e di procurata inutilizzabilità di una fossa biologica, facente parte di una fognatura, tale da incidere negativamente sulla possibilità di esercizio di una servitù di scarico.
Cass. civ. n. 20800/2011
La molestia possessoria può realizzarsi, anche senza tradursi in attività materiali, attraverso manifestazioni di volontà che devono - però - esprimere la ferma intenzione del dichiarante di tradurre in atto il suo proposito, mettendo in pericolo l'altrui possesso. Invece, se le manifestazioni di volontà - siano esse verbali o scritte - siano rivolte all'affermazione di un diritto proprio o alla negazione di un diritto altrui, senza far temere imminenti azioni materiali contrastanti con la situazione di possesso, non si è in presenza di molestia possessoria, bensì solo di espressioni intese ad evitare - se possibile - una controversia giudiziaria. La ricorrenza di una o dell'altra ipotesi rientra nella valutazione del giudice di merito, il cui accertamento - se adeguatamente motivato - sfugge al controllo di legittimità.
Cass. civ. n. 11201/2008
In tema di distanze nelle costruzioni, nel caso di trasformazione del tetto in terrazzo, munito di riparo o ringhiera, che venga a trovarsi a distanza inferiore a quella legale rispetto all'altrui fondo, il comodo affaccio esercitabile su di questo costituisce turbativa del possesso del vicino. Tale possesso è reclamabile con l'azione di manutenzione ed alla predetta turbativa è possibile porre rimedio con l'esecuzione di opere idonee, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito in quanto sorretto da coerente motivazione, ad evitare l'affaccio a distanza inferiore a quella legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito, che aveva ritenuto sufficiente, per impedire il ravvicinato affaccio sul fondo dell'attore, dal terrazzo ricavato dal convenuto sul tetto del suo edificio eliminando le tegole, un muretto alto 80 cm, spesso 20 cm, ed un cancelletto alto 110 cm, privo di punte di lancia).
Cass. civ. n. 6305/2008
In tema di azione di manutenzione, qualora alla turbativa del possesso concorra una pluralità di atti, il
dies a quo dal quale decorre il termine annuale per proporre detta azione possessoria va individuato in quello in cui è percepibile, da parte del soggetto passivo, che un singolo atto costituisca parte di una pluralità di atti intesa a realizzare una lesione possessoria. Va, pertanto, distinta l'ipotesi in cui la lesione del possesso si sostanzia in una pluralità di atti ciascuno dei quali autonomamente lesivo, da quella in cui l'atto lesivo sia uno solo, ancorché preceduto da altri atti di carattere strumentale; nell'un caso, il detto termine decorre dal primo degli atti lesivi quando essi siano connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati possessori, mentre decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino carattere di autonomia; nell'altro, essendovi un unico atto lesivo, quello finale, il
dies a quo decorre da quest'ultimo; tuttavia, anche in tal caso, se gli atti strumentali, di per se stessi non lesivi, siano tali da rendere evidente la loro funzionalità alla realizzazione finale della lesione, il termine decorre dal primo di essi percepibile come tale. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che la realizzazione di una scala di accesso ad un lastrico solare rappresentava il primo atto da cui far decorrere il termine annuale per proporre l'azione possessoria essendo lo stesso indicativo della volontà di trasformare detto lastrico inagibile in una terrazza da cui esercitare una servitù di veduta, determinando la denunziata lesione).
Cass. civ. n. 24025/2006
Con riferimento ad azione di manutenzione esperita dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 80 del 1998, ma prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 legge n. 205 del 2000, relativa all'imposizione arbitraria di una servitù di linea elettrica aerea non assistita da provvedimento autoritativo di pubblica utilità, si configura la denuncia di un comportamento materiale non connesso, neppure implicitamente, all'esercizio di poteri d'imperio, facendosi valere un diritto soggettivo. E ciò assume rilievo, agli effetti dell'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, a seguito della sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, tenendosi conto, in ogni caso, che a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 34 del D.L.vo citati (come sostituito dal predetto art. 7 legge n. 205 del 2000), con la sentenza n. 204 del 2004, l'esclusione dei «comportamenti» dal testo della norma preclude la possibilità di esperire azioni possessorie davanti al giudice amministrativo.
Cass. civ. n. 17286/2006
Sussiste difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manutenzione del possesso proposta nei confronti dell'atto con cui la P.A., nell'ambito di un rapporto di concessione, dispone in via provvedimentale il rilascio del bene detenuto dal privato; infatti, non solo la relativa pronunzia potrebbe elidere gli effetti dell'azione amministrativa, in contrasto con il divieto sancito dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, all.
E, ma, soprattutto, in conseguenza dell'adozione del provvedimento amministrativo, la posizione del privato è qualificabile in termini di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Cass. civ. n. 1146/2003
Il termine annuale per l'esercizio dell'azione di manutenzione, stabilito dall'art. 1170 c.c. a pena di decadenza, decorre dalla turbativa possessoria, e non già dalla conoscenza o apprendimento che il possessore ne abbia avuto. L'onere di dimostrare il mancato decorso di tale termine, qualora venga sollevata eccezione sul punto, incombe su chi agisce a fini di tutela possessoria.
Cass. civ. n. 1136/2003
La violazione delle distanze legali nella collocazione di un tubo (nella specie, di gas) integra una molestia al possesso del fondo finitimo perché, anche quando non ne comprime l'esercizio, importa tuttavia, automaticamente una modificazione o una restrizione delle relative facoltà.
Cass. civ. n. 10343/2002
In materia di tutela possessoria, il possesso tutelabile con l'azione di manutenzione deve essere qualificato da determinati requisiti, tra i quali vi è quello della durata (pacifica e non interrotta) fissata nel minimo di un anno ed un giorno, che attestino una situazione di esercizio del diritto corrispondente, socialmente non contestata (si veda Corte Cost. 22 luglio 1996, n. 290).
Cass. civ. n. 8261/2002
L'inibitoria a sostare con automezzi propri o a far sostare quelli di clienti e fornitori sulla strada oggetto di servitù di passaggio, pronunciata nei confronti di un contitolare frontista riconosciuto responsabile di turbativa del godimento di detta servitù da parte di altro contitolare, non implicando accertamenti futuri ma risultando emessa sulla base dell'apprezzamento della persistenza e comunque della frequenza di condotte mantenute in passato, trova fondamento nella responsabilità per fatto proprio, e non già nella responsabilità per fatto altrui, avendo essa ad oggetto non qualsiasi automezzo bensì solamente quelli dello stesso responsabile nonché di terzi cui il medesimo ha ben il potere di impedire ivi di sostare.
Cass. civ. n. 12080/2000
Ad integrare una molestia suscettibile di legittimare l'esercizio dell'azione possessoria di manutenzione è sufficiente un'attività materiale o giuridica, consapevolmente posta dall'agente, direttamente o indirettamente e con un apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio, senza che occorra che detta attività si sustanzi in una specifica violazione di legge. Né si richiede una condotta colposa dell'agente, come nel caso dell'illecito aquiliano, essendo diretta la tutela possessoria non a colpire il contegno riprovevole tenuto dall'aggressore in violazione del precetto del
neminem ledere bensì a salvaguardare lo stato di fatto esistente.
Cass. civ. n. 1214/1999
Le turbative che abilitano all'esercizio delle azioni a difesa della servitù (azione confessoria e azioni possessorie) non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l'esercizio della servitù.
Cass. civ. n. 855/1999
Dall'installazione di fili di ferro per stendere i panni decorre il termine annale per l'esperimento dell'azione di manutenzione onde chiedere la cessazione della turbativa consistente nello sgocciolamento dell'acqua sugli utenti del cortile comune, costituendo la stessa il primo atto idoneo a manifestare la successiva utilizzazione.
Cass. civ. n. 11404/1998
L'
animus turbandi, per l'esperibilità dell'azione di manutenzione del possesso di un edificio molestato dalla violazione delle distanze legali, non è escluso dall'ottenimento della concessione edilizia da parte dell'autore della turbativa, rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi.
Cass. civ. n. 5325/1998
L'ultrannalità del possesso, per l'esperibilità dell'azione di manutenzione tra compossessori, se uno di essi amplia la sfera del proprio possesso rendendo più scomodo, o restringendo, il precedente modo di esercizio del possesso altrui, pur se per mera tolleranza — come nel caso di un coerede che apra un varco, costituito da cancello con lucchetto, nella recinzione di un fondo, apposta da altro coerede
iure familiaritatis — va computata dall'inizio del compossesso.
Cass. civ. n. 2604/1996
L'azione di manutenzione, la quale è ammissibile anche contro l'immissione di fumi o rumori, è soggetta al termine di decadenza di un anno dalla turbativa, il quale deve essere raccordato all'inizio delle immissioni stesse allorquando i vari episodi costituiscano, nella loro essenza e modalità lesiva, niente altro che elementi del tutto analoghi e ripetitivi dell'iniziale immissione turbative del possesso. (Nella specie, il possessore aveva lamentato l'immissione nel proprio appartamento di intollerabili rumori provenienti nelle primissime ore della mattinata da una vicina pasticceria. Il giudice di merito, nel concedere la tutela possessoria, aveva rilevato che il decorso del tempo rispetto all'inizio della molestia non rileva per l'ammissibilità dell'azione. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza).
Cass. civ. n. 1448/1996
L'azione di manutenzione prevista dall'art. 1170 c.c. non è esperibile da colui che ha con la cosa un rapporto di detenzione, come tale privo dei connotati propri del possesso.
Cass. civ. n. 7200/1995
La molestia possessoria può realizzarsi, anche senza attività materiali, attraverso manifestazioni di volontà che devono però esprimere la ferma intenzione del dichiarante di tradurre in atto il suo proposito, mettendo così in pericolo l'altrui possesso. Invece, se le manifestazioni di volontà, siano esse verbali o scritte, sono volte all'affermazione di un diritto proprio o alla negazione di un diritto altrui, senza far temere imminenti azioni materiali contrastanti con la situazione di possesso, non si è in presenza di molestia possessoria, bensì solo di espressioni intense ad evitare, se è possibile, una controversia giudiziaria. La ricorrenza di una o dell'altra ipotesi rientra nella valutazione del giudice del merito, il cui accertamento, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità.
Cass. civ. n. 1460/1995
Mentre rispetto all'azione prevista dall'art. 949 c.c., che ha natura reale e si caratterizza in quanto diretta a difendere la proprietà da pretese di diritto avanzate dai terzi, legittimato passivo è il proprietario del fondo pretesamente dominante, quando l'azione, avuto riguardo ai fatti posti a suo fondamento ed alle ragioni di essa, valutati dal giudice di merito con apprezzamento insindacabile se congruamente e logicamente motivato, mira a proteggere la proprietà da indebite intromissioni o utilizzazioni di terzi, non accompagnate dalla pretesa di esercitare sulla cosa un diritto reale limitato, legittimati passivi rispetto ad essa sono gli autori delle anzidette turbative o molestie di fatto.
Cass. civ. n. 724/1995
Contro la violazione delle norme sulle distanze legali, concretandosi questa in una mera turbativa dell'altrui possesso, può essere esperita l'azione di manutenzione e non quella di spoglio.
Cass. civ. n. 6956/1995
La differenza tra lo spoglio e la turbativa, ai fini della individuazione dell'azione da esperirsi da parte del possessore, va definita, non in base ad astratte tipologie di comportamenti, ma alla stregua degli effetti che la lamentata violazione del possesso determina sulla situazione di fatto sulla quale essa viene ad incidere; se tale situazione, nella sua corrispondenza all'esercizio di un diritto reale, viene eliminata o comunque svuotata del suo essenziale contenuto, la violazione del possesso si sarà concretata nello spoglio, mentre quando dalla condotta illecita derivi solo una limitazione, attuale o potenziale, del possesso o del suo modo di esercizio, si avrà la semplice turbativa.
Cass. civ. n. 9871/1994
Al fine della configurabilità della molestia possessoria —la quale al pari dello spoglio, costituisce un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno — con l'atto materiale deve coesistere, anche in caso di molestia provocata da inosservanza delle distanze legali, il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di manutenzione (art. 2697 c.c.), mentre rappresenta apprezzamento di fatto — riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente — l'accertamento dell'esistenza dell'indicato elemento soggettivo; senza che il possessore debba provare anche la consapevolezza dell'autore della lesione di aver violato l'altrui diritto.
Cass. civ. n. 8417/1994
Nell'azione di manutenzione, l'elemento psichico in cui si concreta
l'animus turbandi consiste nella volontarietà del fatto, compiuto a detrimento dell'altrui possesso (nella specie, violazione delle distanze legali nelle costruzioni rispetto al fondo in possesso del confinante), e deve, pertanto, presumersi ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa, restando irrilevante anche l'eventuale convincimento dell'autore del fatto di esercitare un proprio diritto.
Cass. civ. n. 5162/1994
In tema di azione di manutenzione la configurazione della molestia possessoria postula un comportamento che ponga in serio pericolo il possesso del vicino, con la conseguenza che l'azione è esperibile anche in via preventiva a fronte della minaccia di compromissione del preesistente stato di fatto. Pertanto, nel caso in cui venga denunciato l'ampliamento e la sopraelevazione di un edificio preesistente in violazione delle norme sulle distanze legali, il giudice non può limitarsi, ai fini della determinazione del termine utile per l'esercizio dell'azione, a dare rilievo all'inizio dei lavori in elevazione, ma deve accertare se l'attività anteriore, specie di sbancamento e di posa in opera delle fondazioni, rendendo percepibile la lesione del possesso dovesse considerarsi oggettivamente molesta.
Cass. civ. n. 2391/1994
Colui che è convenuto con l'azione di manutenzione per asserita violazione di distanze rispetto alla preesistente costruzione dell'attore, non viola il divieto di cumulo del petitorio con il possessorio se contesta che, a causa dell'illegittimo esercizio del diritto di prevenzione compiuto dall'attore nell'erigere la sua costruzione, egli non era tenuto al rispetto delle distanze.
Cass. civ. n. 4928/1993
Il possessore di un edificio che chieda con l'azione di manutenzione la cessazione della turbativa del suo possesso, derivante dall'inosservanza della distanza legale da parte del frontista che sopraelevi sullo stesso fronte sul quale aveva realizzato la costruzione di base, è tenuto a dimostrare che tra le facoltà incluse nel suo possesso rientra, in virtù della prevenzione, anche quella di pretendere dal frontista il rispetto della distanza legale, mentre non è tenuto a dare la prova di essersi attenuto nella realizzazione del suo edificio, alla scelta, consentita dal principio della prevenzione, di costruire, anziché sul confine, a distanza legale da esso, acquisendo in tal modo il diritto di obbligare il frontista al rispetto della stessa distanza, giacché oggetto del giudizio possessorio è l'esercizio di fatto di un diritto e non la titolarità dello stesso, che rileva invece nel giudizio petitorio.
Cass. civ. n. 4776/1993
La privazione della disponibilità dei beni disposta dall'art. 42 R.D. 16 marzo 1942, n. 287, importando solo il venir meno del potere di disporre ed amministrare del fallito, che passa al curatore del fallimento, non comporta alcuno spossessamento
ope legis, e non può riguardare il terzo che, prima della dichiarazione di fallimento, abbia cominciato ad esercitare su taluno dei beni un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, nel qual caso occorre che il curatore esperisca i rimedi offerti dalla legge per porre fine al possesso altrui e per recuperare il bene alla effettiva disponibilità degli organi fallimentari. (Fattispecie in cui si è ritenuto che nella durata annuale del possesso, utile ai fini della proposizione di azione di manutenzione, prevista dall'art. 1170, secondo comma, c.c., fosse da ricomprendere anche il periodo, successivo alla sentenza dichiarativa del fallimento, in cui il ricorrente era rimasto in possesso del bene per il quale invocava la manutenzione).
Cass. civ. n. 2260/1993
Non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso ma solo quella che abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo di detto possesso e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso l'estrinsecarsi di tale posizione, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti i quali non compromettano né limitino apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto ma siano con questo compatibili.
Cass. civ. n. 4939/1992
Nel caso di spoglio cosiddetto semplice (non violento, nè clandestino) il possessore è ammesso ad agire con l'azione di manutenzione recuperatoria ex art. 1170 comma terzo c.c. soltanto entro il termine annuale di decadenza dal sofferto spoglio, come stabilito dagli artt. 1168 e 1170 c.c. giacché per il riferimento fatto dal detto terzo comma al comma precedente l'azione di manutenzione recuperatoria mutua dalla comune azione di manutenzione i relativi presupposti di fatto e di diritto per la sua proponibilità.
Cass. civ. n. 3942/1991
L'indagine sulla sussistenza, ad opera del proprietario del fondo servente, di atti di violazione o turbativa della servitù va condotta con riferimento all'estensione ed alle modalità di esercizio della servitù medesima, come fissate dal titolo costitutivo, e, pertanto, deve tenere conto anche delle specificazioni che tale titolo contenga in ordine alla
utilitas, ove le stesse non abbiano mero valore indicativo, ma valgano a qualificare e delimitare il diritto.
Cass. civ. n. 2927/1991
La violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo, contro la quale è data l'azione di manutenzione, perché, anche quando non ne comprime di fatto l'esercizio, apporta automaticamente modificazione o restrizione delle relative facoltà.
Cass. civ. n. 5013/1990
In tema di tutela del possesso ove la turbativa dello stesso venga denunciata quale conseguenza della violazione di norme sulle distanze legali tra le costruzioni ad integrare il requisito dell'
animus turbandi deve accertarsi non soltanto la volontà dell'azione, ma anche la consapevolezza della violazione della norma, giacché solo da tale consapevolezza può derivare la coscienza dell'aggressione all'altrui sfera di possesso.
Cass. civ. n. 3746/1990
In tema di manutenzione del possesso è sufficiente ad integrare gli estremi della turbativa anche una dichiarazione verbale di opposizione all'esercizio del possesso altrui, accompagnata dal comportamento del dichiarante che esprima la ferma volontà di tradurre in atto il suo proposito, non ostando che il giudice penale abbia ritenuto che tale comportamento non integrasse le ipotesi delittuose di cui agli artt. 612 e 594 c.p. stante la diversità dei fatti materiali che costituiscono il presupposto di tali reati, rispetto a quelli necessari e sufficienti alla configurabilità, in sede civile, della turbativa dell'altrui possesso.
Cass. civ. n. 532/1990
In tema di manutenzione del possesso, un'immutazione dello stato dei luoghi che non arrechi attualmente danno al possesso altrui, può ugualmente configurare una molestia, se sia idonea a porre in dubbio o in pericolo siffatto possesso, ma a tale fine è necessario che la detta immutazione sia per se stessa evolutiva nella direzione di uno specifico attentato pregiudizievole, oppure che sia accompagnata da univoche manifestazioni, da parte di chi l'ha posta in essere, tali da denotare una contraria pretesa; il relativo accertamento, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.
Cass. civ. n. 6966/1988
Dopo la pronuncia del decreto di espropriazione per pubblica utilità, con effetto immediatamente traslativo della proprietà, l'eventuale protrarsi del godimento del bene da parte dell'espropriato può integrare detenzione, non possesso, difettandone l'elemento soggettivo, e, pertanto, non è tutelabile con azione di manutenzione, né contro l'espropriante, né contro altri.
Cass. civ. n. 2293/1988
Al fine dell'integrazione del requisito del possesso ultrannuale per l'esercizio dell'azione di manutenzione
ex art. 1170 c.c., il possesso dell'attore che abbia acquistato l'immobile quale terzo nominato con contratto per persona da nominare va considerato unitariamente anche con riguardo al possesso (eventualmente) esercitato dall'originario contraente atteso che nel contratto per persona da nominare — in cui la sostituzione dell'originario contraente con altro soggetto è resa legittima dall'accettazione di quest'ultimo — gli effetti negoziali si producono in via diretta ed immediata nei confronti del terzo, ove la nomina segua in tempo utile e nelle debite forme, e quindi anche il possesso del contraente originario, essendo stato esercitato, fino alla sostituzione, anche in nome della persona da nominare, si unisce a quello posteriore del nominato e configura un unico possesso senza soluzioni di continuità.
Cass. civ. n. 4729/1987
L'
animus turbandi — che consiste nella volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso e nella consapevolezza della contraddizione della volontà del possessore, senza che sussista uno specifico intendimento di arrecare pregiudizio, così da accompagnarsi presuntivamente alla situazione accertata come lesiva — è escluso dal consenso del possessore sempre che si verifichino le condizioni cui tale consenso è stato subordinato. (Nella specie con riguardo alla sopraelevazione di un edificio, il proprietario sottostante al piano delle elevazioni vi aveva prestato consenso subordinatamente alla mancata produzione di danni alla stabilità degli edifici. La Corte Suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito che aveva disposto la demolizione).
Cass. civ. n. 2392/1986
Poiché l'azione di manutenzione di cui all'art. 1170 c.c. presuppone il possesso del soggetto passivo della turbativa o molestia, non è legittimato a proporre tale azione l'affittuario del fondo rustico, che è un mero detentore.
Cass. civ. n. 5467/1985
L'elemento psicologico della molestia possessoria — la quale può risolversi anche in un'alterazione fisica dello stato di fatto che importi una diminuzione del godimento ai danni del possessore — consiste nella volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso e nella consapevolezza che esso realizza, contro la volontà del possessore, una contrazione, modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso e non può essere escluso per il fatto che l'agente abbia perseguito un fine diverso da quello specifico di arrecare pregiudizio o non abbia previsto le concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione.
Cass. civ. n. 3838/1985
Il termine annuale per la proposizione dell'azione di manutenzione, a fronte di molestie o turbative nel possesso, ai sensi dell'art. 1170 primo comma c.c., non trova deroga per il caso in cui la tutela possessoria venga chiesta da chi abbia anche la qualità di proprietario del bene, restando a tal fine irrilevante che il proprietario possessore possa avvalersi pure dell'azione negatori di cui all'art. 949 secondo comma c.c., di natura petitoria.
Cass. civ. n. 6415/1984
In tema di azioni a difesa del possesso, la distinzione tra spoglio e molestia va posta non già sul piano della quantità, bensì su quello della natura della aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l'attività di godimento del possessore, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo. Al fine di stabilire se sussistano gli estremi dello spoglio o della molestia non può prescindersi dalle modalità, anche temporali, del comportamento dell'aggressore, le quali hanno rilievo per stabilire se si tratti di un impedimento duraturo, anche se non permanente, integrante lo spoglio, o di un impedimento soltanto transitorio parificabile alla mera turbative.
Cass. civ. n. 3738/1982
Qualora il passaggio sul fondo altrui, a seguito di recinzione di questo, venga esercitato attraverso apposita apertura lasciata nella recinzione medesima, in un punto diverso rispetto a quello in precedenza utilizzato, il requisito della durata ultranovennale del possesso del passaggio stesso, al fine dell'esperibilità dell'azione di manutenzione (art. 1170 secondo comma c.c.), non può essere riscontrato con limitato riferimento al periodo successivo all'effettuazione di detta recinzione, trattandosi di fatto non idoneo ad interferire sulla continuità della situazione possessoria.
Cass. civ. n. 23/1982
A differenza dello spoglio che priva il possessore della possibilità di esercitare il possesso su tutta o parte della cosa ed implica la modifica, in modo duraturo se non definitivo, della consistenza della cosa stessa, sicché il possessore non può ripristinarla se non mediante una reazione a sua volta fisicamente modificatrice, la molestia turba, ossia rende meno comodo o più difficile, l'esercizio del possesso altrui e non incide sulla consistenza della cosa, onde il possessore può tornare ad esercitare il possesso, nelle identiche condizioni di prima, senza a sua volta modificare la consistenza fisica della cosa.
Cass. civ. n. 4774/1978
L'azione di manutenzione del possesso può essere proposta non solo contro l'autore materiale della turbativa, ma anche contro l'autore morale, intendendosi per tale sia colui che abbia preventivamente dato incarico ad altri di porre in essere gli atti in cui la turbativa si concreta, o li abbia comunque autorizzati, sia colui che
ex post abbia approvato gli atti medesimi, ritraendone profitto. Al fine dell'individuazione di detto autore morale, pertanto, l'indagine sul destinatario del vantaggio della molestia, pur non essendo di per sé decisiva, può spiegare rilievo come elemento di riscontro di quella preventiva autorizzazione o successiva approvazione.
Cass. civ. n. 642/1976
Ai fini della tutela possessoria contro le molestie di fatto al godimento dell'immobile assegnatogli l'assegnatario di un alloggio I.N.A.Casa con patto di futura vendita è panificabile al conduttore; pertanto egli, quale semplice detentore, non può avvalersi dell'azione di manutenzione
ex art. 1170 c.c.
Cass. civ. n. 198/1976
Il criterio distintivo tra spoglio e molestia non è quantitativo, ma concettuale. La molestia si rivolge contro l'attività del possessore, disturbandone il pacifico esercizio mediante una contraria pretesa o mediante altri atti o fatti diretti a renderlo disagevole o scomodo; essa si misura per gradi ed è reprimibile con l'azione di manutenzione solo se supera la normale tollerabilità. Lo spoglio incide direttamente sulla cosa; esso non presuppone necessariamente la privazione totale del possesso, potendo anche concretizzarsi in una privazione solo parziale di esso, la quale consegua a qualunque arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, perpetrata nella consapevolezza del divieto del possessore e che restringa, o riduca, le facoltà inerenti al potere da lui esercitato sulla cosa o, comunque, renda meno comodo l'esercizio del diritto.
Cass. civ. n. 3507/1975
La violazione delle distanze legali può dare luogo a molestia possessoria, contro cui è data l'azione di manutenzione, solo quando il possesso corrispondente al diritto di proprietà si concreta in uno stato di fatto presupponente il rispetto del limite legale. Non è data, pertanto, tutela possessoria a colui che lamenti l'avvenuta costruzione da parte del vicino nell'inosservanza della distanza di tre metri, di cui all'art. 873 c.c., dalla futura ed eventuale propria costruzione in sopraelevazione, poiché la lamentata inosservanza non viene a pregiudicare uno stato di fatto attuale ma incide solo sulla facoltà di sopraelevazione, tutelabile solo in sede petitoria.
Cass. civ. n. 3470/1975
Ai fini dell'azione possessoria di manutenzione occorre distinguere tra molestia di fatto, che si concretizza in fatti materiali esteriori, per cui il molestante opera direttamente e fisicamente sulla cosa, oggetto dell'altrui possesso, producendo in genere un mutamento esteriore dello stato di fatto preesistente con opere e fatti nuovi, e molestia di diritto, che consiste in una dichiarazione di volontà contenuta in un atto giudiziale o stragiudiziale rivolto a contestare l'altrui possesso senza incidere materialmente sulla consistenza del potere di fatto e, quindi, senza alcun mutamento obiettivo e concreto al possesso altrui; in tale seconda ipotesi, il possesso è posto solamente in pericolo e tale pericolo turba il godimento del bene, venendo in tal modo, ad intaccare il possesso.
Cass. civ. n. 3123/1975
Il conduttore di un immobile in edificio condominiale ha la detenzione, non il possesso, dell'immobile medesimo e delle parti comuni dell'edificio; quindi, ove molestato nel godimento di una parte comune dell'edificio, da parte di uno dei condomini che sostenga di essere stato autorizzato dall'assemblea condominiale a quell'uso che darebbe luogo alla pretesa molestia, non è legittimato ad esperire l'azione di manutenzione, la quale spetta esclusivamente al locatore.
Cass. civ. n. 921/1975
Agli effetti della tutela possessoria costituisce molestia ogni atto che modifichi il possesso altrui o ne renda più disagevole l'esercizio, ove sia compiuto volontariamente e con la coscienza di arrecare un siffatto turbamento, nonché con la consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore.