(massima n. 1)
Mentre deve escludersi la possibilitā del concorso formale di reati tra il sequestro di persona e la violenza privata allorché la violenza, che č elemento comune ai due reati, sia stata usata per ottenere la privazione della libertā personale, č invece configurabile il concorso materiale di azioni delittuose. (Nel caso di specie si č ritenuto che l'imputato, costringendo il pilota sotto la minaccia di far saltare l'aereo, a tollerare che egli sedesse sul sedile riservato al secondo pilota e a mettersi in comunicazione via radio con la torre di controllo per ottenere il permesso di atterrare, aveva commesso il delitto di violenza privata, mentre da quel momento in poi, col trattenere a bordo sempre sotto la minaccia del disastro, equipaggio e passeggeri, i quali venivano in tal modo privati della libertā personale, intesa nel caso specifico come libertā di dirigersi col veicolo verso la destinazione prescelta, iniziava a realizzarsi il delitto di sequestro di persona).