(massima n. 1)
Il reato di violenza privata che tutela la libertā morale č un titolo generico e sussidiario rispetto sia al reato di estorsione, che tutela essenzialmente il patrimonio oltre che la libertā personale, sia a quello di ragion fattasi con violenza alle persone, compreso tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia. Per il principio di specialitā non č configurabile il reato di violenza privata qualora la violenza fisica o morale sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per l'estorsione o per la ragion fattasi.