(massima n. 1)
In tema di violenza privata (art. 610 c.p.), il requisito della violenza, ai fini della configurabilitą del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertą di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontą. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta del soggetto che aveva intenzionalmente parcheggiato la propria vettura dietro quella della parte lesa cosģ impedendole di muoversi).