Cass. pen. n. 37438/2024
La pena è considerata illegale soltanto se eccede i limiti edittali generali previsti dagli articoli 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, c.p., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a prescindere dal fatto che i passaggi intermedi nella sua determinazione siano avvenuti in violazione di legge.
Cass. pen. n. 40601/2024
Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., è inderogabile e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure per effetto della diminuente per un rito speciale.
Cass. pen. n. 15438/2024
In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).
Cass. pen. n. 27674/2016
Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale.
Cass. pen. n. 24864/2009
Il limite minimo di quindici giorni stabilito per la reclusione deve essere osservato sia ai fini del computo finale della pena da irrogare, sia ai fini delle operazioni intermedie di calcolo.
Cass. pen. n. 487/1997
Il limite minimo di quindici giorni stabilito per la reclusione dell'art. 23, comma primo, c.p., è assoluto e, per ciò, irriducibile, sia ai fini della pena da infliggersi in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi. Né il predetto limite può essere superato, in caso di pena patteggiata, per effetto dell'applicazione della diminuente di cui all'art. 444 c.p.p.
Cass. pen. n. 5531/1996
Agli effetti dell'applicazione di misura cautelare per tentativo di delitto punito con la pena dell'ergastolo, si ha riguardo non alla pena minima di dodici anni di reclusione prevista dall'art. 56, comma secondo, c.p., ma a quella massima di ventiquattro anni di reclusione, desumibile dall'art. 23, comma primo, stesso codice.
Cass. pen. n. 2119/1996
In caso di contestazione dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, al fine di stabilire il termine massimo di custodia cautelare, la pena massima secondo la regola generale dettata dall'art. 23 c.p., va individuata in ventiquattro anni di reclusione.
Cass. pen. n. 8301/1996
In sede di patteggiamento non è in ogni caso possibile quantificare la pena detentiva della reclusione in misura inferiore al minimo di 15 giorni fissato dall'art. 23 c.p. indipendentemente dalla circostanza che, per effetto della successiva sostituzione, si pervenga ad una misura della multa in sè non illegale.
Cass. pen. n. 5419/1995
In tema di reato continuato, l'art. 81 c.p., mentre pone un duplice sbarramento al massimo di pena irrogabile (triplo della pena prevista per la violazione più grave) nonché, nel rispetto del principio del favor rei, il divieto di infliggere, comunque, una pena superiore a quella applicabile di base al cumulo materiale, nulla dice in ordine al minimo, che deve ritenersi perciò applicabile anche nella misura di un giorno di pena detentiva, purché il giudice del merito assolva il duplice obbligo di carattere generale: di non richiedere nel minimo di quindici giorni di reclusione, sancito dall'art. 23 c.p., la pena inflitta a titolo di continuazione; di motivare ai sensi dell'art. 132 c.p., oltre che in ordine alla determinazione della pena base, in relazione all'aumento per la continuazione.
Cass. pen. n. 9442/1993
Il limite minimo di quindici giorni previsto dalla legge per la reclusione (art. 23 c.p.) non è suscettibile di riduzione sia ai fini del computo della pena da infliggere in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi consistenti anch'essi in un aumento o in una diminuzione della pena. Infatti la portata dell'art. 132 cpv. c.p., secondo cui, nell'aumento o nella diminuzione della pena, non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge, non può essere limitata al risultato finale del calcolo ma investe anche gli aumenti di pena. Ne consegue che il limite legale della reclusione di quindici giorni non può essere vulnerato dalla diminuzione delle attenuanti o diminuenti eventualmente concesse, mentre deve essere aumentato nel minimo consentito per effetto, in ipotesi, della ritenuta continuazione.
Cass. pen. n. 9140/1993
Anche in tema di patteggiamento, il limite di giorni quindici di reclusione stabilito per la pena detentiva concernente i delitti (art. 23 c.p.) è irriducibile, sia ai fini del computo della pena da infliggere in concreto, sia ai fini dei calcoli intermedi.