(massima n. 1)
L'art. 610 c.p. (violenza privata) ha carattere sussidiario e generico perché diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerato da altre disposizioni di legge, né come elemento costitutivo, né come circostanza aggravante di diverso reato. Ne deriva che, quando la violenza recata per porre in essere la coazione determina la privazione della libertà di locomozione del soggetto passivo, si ha il più grave e diverso reato di sequestro di persona, costituendo la violenza stessa nient'altro che il mezzo esecutivo del reato di sequestro. (Nella specie, gli imputati non si limitarono a bloccare l'autovettura della vittima e a percuoterla, ma salirono sulla sua autovettura, lo costrinsero con minacce a girovagare per venti minuti e giungere alla periferia di una città per poi «dargli una lezione»).