(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza o meno del reato di violenza privata, la coazione deve ritenersi giustificata non solo quando ricorra una delle cause di giustificazione previste dagli artt. 51-54 c.p., ma anche quando la violenza o la minaccia sia adoperata per impedire l'esecuzione o la permanenza di un reato; invece, la violenza o la minaccia sono punibili se con esse si voglia costringere altri ad adempiere ad un dovere giuridico o ad astenersi da una condotta genericamente illecita o immorale. Però, anche nella prima ipotesi, quando cioè la coazione sia usata per impedire la commissione di un reato, non può prescindersi da un criterio di proporzionalità tra il mezzo adoperato e il reato che si intendeva impedire. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, gli imputati, che armati di crick e spranghe di ferro avevano aggredito e ferito altri giovani di opposta fazione politica, avevano sostenuto che intendevano impedire la perpetrazione del reato di affissione di stampati al di fuori degli appositi spazi, contravvenzione peraltro depenalizzata).