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Articolo 612 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Minaccia

Dispositivo dell'art. 612 Codice Penale

Chiunque minaccia(1) ad altri un ingiusto danno(2) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

Se la minaccia(3) è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno(4).

Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339(5), ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità(6).

Note

(1) Non rilevano le modalità utilizzate per porre in essere la minaccia, che quindi rileva sia se esplicita sia se implicita, a patto che si tratti di un atteggiamento intimidatorio riguardante la sfera morale della vittima di cui risulta compromessa la capacità di autodeterminarsi.
(2) Un esempio di danno ingiusto è rappresentato dal datore di lavoro che prospetta ai propri dipendenti la minaccia del licenziamento.
(3) Affinché possa dirsi integrata tale aggravante, deve essere valutata la gravità della minaccia tenendo conto della lesione minacciata, nonché dell'insieme di circostanze che accompagnano la condotta, sia oggettive (come ad esempio il tempo, il luogo, il modo), sia soggettive (si pensi all'età, al sesso).
(4) Comma modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.
(6) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare la libertà psichica o morale del soggetto dalle intimidazioni altrui che prospettano un danno ingiusto.

Spiegazione dell'art. 612 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è la libertà morale, e dunque la libertà psichica, contro ogni turbativa determinata anche semplicemente da attività di disturbo e molestia.

Per minaccia va intesa la prospettazione di un danno ingiusto e notevole, eventualmente proveniente dal soggetto minacciante.

Per danno si intende la lesione o la messa in pericolo di un interesse giuridicamente rilevante del soggetto passivo; l'ingiustizia è da riferirsi ai danni contra ius, oggettivamente illeciti.

Trattasi di reato di pericolo, dato che la sua configurabilità non è richiesta l'effettiva incussione di timore in danno alla vittima, essendo sufficiente che il male prospettato sia idoneo ad incutere timore.

Viene richiesto il dolo generico, ovvero la volontà di minacciare ad altri un danno ingiusto, con la coscienza di che la minaccia sia percepita dal soggetto passivo e che il danno sia ingiusto.

Per quanto riguarda la differenza con il delitto di violenza privata (art. 610), essa consiste nelle diversa struttura della minaccia: generica ed incondizionata nel delitto in esame, condizionata al mancato compimento di una determinata condotta nel delitto di violenza privata.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce chi, volontariamente, annunci ad un’altra persona un futuro male ingiusto, ledendone la libertà psichica.

Si tratta di un delitto volto a tutelare la libertà morale, sotto il profilo della libertà da comportamenti altrui che siano in grado di ledere lo stato di tranquillità psichica di una persona.
Tuttavia, all’interno dei delitti contro la libertà morale, la minaccia svolge una duplice funzione, essendo configurabile sia come fattispecie autonoma che come fattispecie sussidiaria. Essa, infatti, svolge, in primo luogo, la funzione di fattispecie autonoma, incriminando, non la minaccia-mezzo, finalizzata ad un altrui comportamento, come avviene, invece, nei reati di cui agli articoli 610 e 611 del c.p., bensì la minaccia-fine, ossia la violenza psichica in sé e per sé considerata. Al contempo, però, essa svolge anche la funzione di fattispecie sussidiaria, rispetto agli stessi reati di cui ai citati articoli 610 e 611 del c.p.

È un reato a forma libera, in quanto la condotta tipica può consistere in qualsiasi atto con cui l’agente annunci ad un altro soggetto un futuro male ingiusto. Sono, quindi, indifferenti le modalità con le quali la condotta criminosa venga posta in essere, purché siano idonee ad intimidire la persona a cui siano rivolte, ossia ad esercitare una restrizione dell’altrui libertà psichica. Tale idoneità deve essere giudicata in concreto, facendo riferimento sia alle circostanze del caso, sia alle particolari condizioni psicologiche del soggetto passivo.
Per essere idonea a realizzare un effetto intimidatorio, la minaccia posta in essere dall’agente deve, pertanto, essere, innanzitutto, seria, ossia ragionevolmente verosimile per il soggetto passivo. Ciò significa, quindi, che la minaccia assurda o fantasiosa può essere idonea ad integrare il delitto in esame soltanto qualora sia rivolta ad una persona che, a causa del basso livello intellettuale o culturale, possa concretamente subirne degli effetti intimidatori.
La minaccia deve, poi, essere percepita o, quantomeno, percepibile da parte del soggetto a cui sia rivolta. A tal fine non è necessaria la presenza del soggetto passivo, essendo sufficiente che la minaccia pervenga o sia in grado di pervenire alla sua conoscenza.

In ogni caso, la condotta dell’agente deve consistere nella minaccia di un danno determinato ed ingiusto, ossia di un’offesa ad un interesse legittimo proprio del soggetto passivo o di un’altra persona, la quale, però, sia anche idonea a far sorgere il timore dell’avverarsi di un pericolo.
Non integrerebbe, quindi, il reato in esame, la minaccia di far realizzare un proprio diritto, considerato che, in tal caso, la minaccia, essendo motivata da una causa legittima, non potrebbe dirsi ingiusta. Tuttavia, anche in un caso di questo tipo, la minaccia potrebbe risultare ingiusta in relazione alle modalità con cui venga concretamente posta in essere dall’agente.

L’oggetto materiale del reato è costituito dalla persona determinata a cui si rivolga la condotta criminosa, la quale deve essere una persona fisica capace di percepire l’effetto della minaccia rivoltale dall’agente. Non può, quindi, trattarsi di una persona incapace di intendere e di volere, né di una persona indeterminata del pubblico, né, ancora, di una collettività di persone.
Qualora ad essere minacciate siano più persone determinate, si ha un concorso di reati.

L’evento tipico del reato in esame coincide con il suo momento consumativo, ed è rappresentato dalla conoscenza della minaccia da parte del minacciato. Qualora, infatti, esso non fosse a conoscenza della minaccia indirizzatagli dall’agente, non sarebbe possibile la realizzazione dell'effetto intimidativo.
Nonostante ciò, per la perfezione del reato non è necessaria l’effettiva intimidazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la conoscenza, da parte sua, della minaccia.

In base alle circostanze del caso concreto è possibile configurare un tentativo di minaccia. Si pensi, ad esempio, all’invio di una lettera minatoria, la quale, però, venga intercettata prima di essere recapitata al destinatario.

Ai fini dell’integrazione del delitto in esame è sufficiente che, in capo all’agente, sia configurabile il dolo generico, quale coscienza e volontà di minacciare un’altra persona di un male ingiusto.

Ai sensi del comma 2, il delitto in esame risulta aggravato qualora la minaccia sia grave, ossia nel caso in cui l’agente minacci un danno che risulti essere grave, in relazione alle circostanze del caso concreto e alle condizioni del soggetto a cui la minaccia stessa sia rivolta.
Il reato di minaccia risulta, altresì, aggravato, qualora ricorrano le circostanze indicate dall’art. 339 c.p., ossia nel caso in cui, ad esempio, la minaccia sia posta in essere con l’uso di armi o di scritti anonimi. In tali casi, peraltro, ai sensi del comma 3 dell’art. 612 c.p., il reato di minaccia è procedibile d’ufficio.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento sul terzo comma dell’art. 612 c.p., da leggersi insieme a quello relativo all’art. 623 ter c.p., mira ad ampliare i casi in cui il delitto di minaccia è procedibile a querela.
La procedibilità d’ufficio è oggi prevista dal terzo comma quando la minaccia è fatta in uno dei modi previsti dall’art. 339 c.p. In attuazione della legge delega a tale ipotesi si aggiunge quella in cui persona offesa sia incapace per età o per infermità.


Si è preferito utilizzare questa espressione – in luogo di “persona contro la quale è rivolta o diretta la minaccia” – per evitare possibili equivoci, posto che il “bersaglio” della minaccia (la persona oggetto del male ingiusto minacciato) può non coincidere con la persona che percepisce la minaccia. Se Tizio minaccia a Caio la morte di Sempronio, il delitto è procedibile a querela se persona incapace, per età o per infermità, è Caio (colui che percependo la minaccia e risultandone intimidito è offeso nella propria sfera psichica); mentre è irrilevante, ai fini del regime di procedibilità, che incapace sia Sempronio.


Un’ulteriore ipotesi di procedibilità d’ufficio è prevista nell’art. 623 ter c.p., inserito dall’art. 7 d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, per l’ipotesi in cui la minaccia sia grave (art. 612, co. 2 c.p.) e ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Tale ipotesi può verificarsi con frequenza, per la numerosità delle aggravanti a effetto speciale previste nell’ordinamento, nelle quali la giurisprudenza inquadra anche la recidiva, nelle ipotesi di cui all’art. 99, co. 2, 3 e 4 (Cass. Sez. Un. 24 settembre 2020, n. 3585).


Per realizzare un significativo ampliamento della sfera della procedibilità a querela della minaccia, si ritiene opportuno escludere che la recidiva possa determinare la procedibilità d’ufficio del delitto di minaccia. L’intervento è realizzato modificando il terzo comma dell’art. 612 c.p. e l’art. 623 ter c.p., nel quale viene meno il riferimento all’art. 612 c.p.
La dimensione personale del bene giuridico tutelato può giustificare la procedibilità a querela – rendendo possibili definizioni alternative del procedimento attraverso condotte riparatore o risarcitorie (remissione della querela o applicabilità della causa estintiva di cui all’art. 162 ter c.p. – a prescindere dalla condizione soggettiva dell’autore del reato.

Massime relative all'art. 612 Codice Penale

Cass. pen. n. 19374/2023

Il delitto di minaccia è aggravato dall'uso di modalità simbolica quando si estrinsechi attraverso immagini, segni, oggetti o azioni che abbiano insiti in sé non solo la capacità di evocare ciò che si è inteso minacciare, ma anche un "surplus" intimidatorio derivante proprio dalla modalità simbolica utilizzata.

Nel delitto di minaccia, per la configurabilità dell'aggravante delle "più persone riunite" è sufficiente che il soggetto passivo percepisca la simultanea presenza, sia pure ideale, di più persone.

Cass. pen. n. 19347/2023

Il delitto di violenza privata si distingue da quello di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, sebbene promossi da un comune atteggiamento minatorio, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche - che danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza - si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore e i rispettivi esiti coartanti.

Cass. pen. n. 37438/2021

È punibile la minaccia condizionata, salvo che con essa l'autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima determinerebbe il suo comportamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato agli effetti civili la decisione di assoluzione dell'imputato che aveva ammonito l'insegnante della figlia con la frase "io ti conosco bene, se tocchi i bambini, ti uccido, sei morta").

Cass. pen. n. 17942/2020

In tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una roncola, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona.

Cass. pen. n. 26059/2019

Integra gli estremi del delitto di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 339, comma primo, cod. pen., la condotta di chi cosparga di liquido infiammabile il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell'art. 585, comma secondo, cod. pen. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona.

Cass. pen. n. 38387/2017

Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell'agente di produrre l'effetto intimidatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la minaccia di morte proferita dall'imputato dinanzi agli agenti penitenziari ai danni di un altro detenuto, non presente, abbia comunque prodotto in quest'ultimo, alla luce degli eventi successivi e delle misure di protezione adottate a sua tutela, uno stato di turbamento psichico idoneo a configurare il reato).

Cass. pen. n. 35593/2015

La gravità della minaccia va accertata avendo riguardo, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non integrassero l'ipotesi di minaccia grave frasi quali "ti ammazzo, ti sgozzo, ti spacco la faccia, ti sparo in testa" e simili, pronunciate dall'imputato all'interno di un ospedale mentre versava in un forte stato di turbamento emotivo dovuto alla presenza di sintomi che in passato avevano preceduto un infarto).

Cass. pen. n. 3865/2015

Integra il delitto previsto dall'art. 612, comma secondo, cod. pen., la minaccia fatta con un piccone, considerato che nel novero delle armi rientrano non solo quelle proprie ma anche quelle improprie e cioè gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, ex art. 585, comma secondo, cod. pen..

Cass. pen. n. 45502/2014

Nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto priva di oggettiva valenza intimidatoria l'espressione "stai attenta non sai chi sono io", pronunciata nel contesto di una discussione animata e non accompagnata da ulteriori aggiunte verbali dal contenuto minaccioso).

Cass. pen. n. 14054/2014

La minaccia condizionata è punibile, tranne che con essa l'autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di minaccia, dell'imputato, il quale aveva intimato, sotto minaccia di morte, alla persona offesa di non testimoniare su fatti accaduti in sua presenza dicendogli 'se farai da testimone ammazzo anche te").

Cass. pen. n. 9362/2014

E' configurabile il tentativo del delitto di minaccia, quando il reato può essere commesso mediante un processo esecutivo frazionabile (Fattispecie in cui la lettera minatoria, contenente un proiettile, è stata intercettata prima di giungere al destinatario).

Cass. pen. n. 19252/2011

L'ingiustizia del male minacciato e, quindi, l'illegittimità del fatto costituente il delitto di cui all'art. 612 c.p., non viene meno se non risulti ingiusto il motivo posto a base dell'azione criminosa, a meno che non appaiano legittimi tanto il male minacciato quanto il mezzo usato per l'intimidazione.

Cass. pen. n. 5300/2011

In tema di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, l'effettivo esercizio di un'azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione o il deposito di un ricorso, non integra gli estremi della violenza o minaccia penalmente rilevante, quand'anche risulti motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto vantato, dovendosi distinguere la concreta attivazione del sistema giudiziario attraverso la formulazione di una domanda proposta dinanzi all'autorità giudiziaria, dalla prospettazione di un'azione, civile o penale, con lo scopo di coartare l'altrui volontà ed ottenere un beneficio od un vantaggio non conformi a giustizia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il reato di cui all'art. 336 c.p. nella presentazione di un atto di citazione in cui si ipotizzava una responsabilità professionale a carico di un consulente tecnico del P.M., in modo da determinare una situazione di apparente incompatibilità e condizionarne la testimonianza in dibattimento).

Cass. pen. n. 29390/2007

Non integrano il delitto di minaccia le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata quando siano dirette, non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un'azione illecita o inopportuna e siano rappresentative della reazione legittima determinata dall'eventuale realizzazione di dette azioni. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso che l'espressione «se vedi Attilio digli che se si appoggia alla mia macchina in modo provocatorio io l'ammazzo» integri il delitto di minaccia, avuto riguardo al contesto in cui era stata proferita concernente soggetti adusi ad utilizzare messaggi convenzionali, tali da escludere la serietà della frase minatoria, costituente una sorta di avvertimento condizionato alla ostentazione di un comportamento provocatorio).

Cass. pen. n. 682/2007

Integra il delitto di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 612, comma secondo, c.p., la minaccia fatta con un bastone, considerato che nel novero delle armi rientrano non solo quelle proprie ma anche quelle improprie e cioè gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, ex art. 585, comma secondo, c.p.

Cass. pen. n. 19518/2006

Per la sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 c.p., è sufficiente che la minaccia sia posta in essere mediante l'uso di uno strumento atto ad offendere indipendentemente dalla legittimità o meno del porto.

Cass. pen. n. 8251/2006

Ai fini della configurabilità del reato di minaccia, si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto — la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente — che può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge. (Fattispecie nella quale la frase oggetto di incriminazione — l'imputato aveva detto all'interlocutore che «aveva lui le persone giuste per fargli cambiare idea» — era stata pronunciata nell'ambito di un contrastato rapporto lavorativo, in riferimento ad obbligazioni assunte ed è stata perciò reputata inidonea a comportare una comminatoria di «ingiusto» danno anche in ragione della sua genericità).

Cass. pen. n. 4633/2004

Ai fini della configurabilità del reato di minaccia (art. 612 c.p.), si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto — la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente — che può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge; non è, peraltro, necessario che il bene tutelato dalla norma incriminatrice sia realmente leso, essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale.

Cass. pen. n. 556/2004

In tema di minaccia, anche un mero comportamento può presentare i connotati della minaccia, in quanto, da un lato, la condotta si inserisca in un contesto reiterato di espressioni di inequivoco contenuto minaccioso e, dall'altro, esso risulti oggettivamente caratterizzato da atteggiamenti marcatamente minacciosi. (Nella specie, l'agente sostava lungamente con l'autovettura sotto l'abitazione della vittima e, sporgendosi dal finestrino, la chiamava a gran voce affinché fosse sentito da tutto il vicinato).

Cass. pen. n. 39090/2003

Il comportamento del pubblico ufficiale che usa minacce per costringere un collega del suo ufficio a mostrargli determinati documenti, configura solo il delitto di minaccia, in quanto la pretesa di prendere visione dei documenti non è un'attività rientrante nei compiti del pubblico ufficiale ed il diverbio ha ad oggetto un dissenso sulle modalità di gestione di determinate pratiche e costituisce solo l'occasione per l'azione minacciosa, non finalizzata a costringere ad omettere un atto dell'ufficio.

Cass. pen. n. 36353/2003

Ai fini della configurazione del delitto di minaccia non occorre che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, essendo solo necessario che questa sia venuta a conoscenza anche tramite altre persone, a condizione che ciò avvenga in un contesto per il quale si ritenga che l'agente abbia avuto la volontà di produrre l'effetto intimidatorio. (Fattispecie in cui la minaccia sia stata pronunciata a persona legata al soggetto passivo di relazioni di amicizia e lavoro).

Cass. pen. n. 33091/2003

Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento; tali reati, infatti, costituiscono elementi essenziali della violenza fisica o morale propria della fattispecie prevista dall'art. 572 c.p.

Cass. pen. n. 16647/2003

L'uso o porto fuori della propria abitazione di un'arma sprovvista del tappo rosso o con il tappo rosso reso non visibile non è previsto dalla legge come reato, ma assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato diverso. Sussiste pertanto l'aggravante della minaccia con uso di arma ove la minaccia sia compiuta con un'arma giocattolo il cui pur esistente tappo rosso sia occultato, anche solo temporaneamente, in modo da non renderlo “visibile” alla persona offesa. (In motivazione, la Corte ha osservato che la visibilità, e non l'esistenza del tappo, ad escludere la configurabilità dell'aggravante, per la quale rileva solo l'apparenza estrinseca dell'arma).

Cass. pen. n. 31693/2001

Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ravvisato attitudine intimidatoria nella condotta del vice-presidente di una Regione che si era rivolto ad un funzionario con la frase «questa me la paga, me la lego al dito, non mi faccio prendere in giro da un funzionario, io sono presidente del consiglio regionale»; in particolare la S.C. ha rilevato che la minaccia, pur espressa in termini generici, aveva assunto concretezza intimidatoria, considerati la situazione di collaborazione, non necessariamente gerarchica, tra autore e vittima, ed il fatto che l'espressione facesse riferimento alla carica politica ricoperta dal primo nell'ente pubblico nel quale il soggetto passivo prestava la propria attività lavorativa).

Cass. pen. n. 9348/2001

Integra il reato di minaccia aggravata dall'uso delle armi (art. 612, comma secondo, c.p.) e non quello di estorsione aggravata (art. 629, comma secondo, c.p.), la condotta di colui il quale, dopo aver avuto un rapporto sessuale con una prostituta, usi minaccia alla donna per impedirle di richiedere il pagamento della somma pattuita, atteso che quest'ultima non può mai formare oggetto di un credito esigibile ma solo di una obbligazione naturale nascente da un contratto nullo, perché avente causa illecita.

Cass. pen. n. 7511/2000

Perché si perfezioni il delitto di minaccia è necessario che l'agente prospetti un male ingiusto che, quand'anche non proveniente da lui, dipenda dalla sua volontà. Difatti, poiché l'evento da cui dipende l'esistenza del reato consiste nel turbamento della psiche del destinatario, che si realizza con la stessa rappresentazione del male futuro, il nesso tra la condotta e l'evento dipende proprio dalla disponibilità di quel male da parte di chi lo prospetta. (Nella fattispecie la Corte, annullando senza rinvio perché il fatto non sussiste, ha ritenuto che, alla stregua del principio enunciato, non configurasse il reato la frase pronunciata dal ricorrente «se tu ti prendi la casa i miei clienti, che hanno un fucile, ti sparano»).

Cass. pen. n. 5593/2000

Il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l'autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l'evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l'ha subita. (Fattispecie di violenza privata per minaccia consapevole di danno ingiusto — sospensione di lavori edili e spese dei giudizi amministrativi — per arbitrario esercizio dei poteri del sindaco).

Cass. pen. n. 14628/1999

La norma che incrimina la minaccia delinea un reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l'incussione di timore nella vittima. È sufficiente, invece, che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la minaccia, a causa dell'esplicito riferimento al “cimitero”, suonasse come esplicita minaccia di morte).

Cass. pen. n. 12277/1999

L'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ha abrogato la norma che prevedeva il delitto di oltraggio ma non ha fatto venir meno la rilevanza penale dei fatti-reato sussunti nella fattispecie di oltraggio: non può quindi trovare applicazione il comma primo dell'art. 2 c.p. qualora l'azione delittuosa sia stata commessa con minaccia in danno del pubblico ufficiale, conservando il comportamento rilevanza penale, ai sensi degli artt. 612 e 61 n. 10 c.p. Consegue che, se il procedimento sia pendente davanti alla Corte di cassazione, poiché la diversa qualificazione giuridica impone una verifica della procedibilità dell'azione penale ai sensi del capoverso dell'art. 612 c.p., se la gravità della minaccia sia stata positivamente apprezzata già dal giudice di merito con motivazione esauriente e logica, onde tale ultimo reato sia da considerare procedibile d'ufficio, la Corte deve annullare con rinvio la sentenza che ha ritenuto la sussistenza del delitto di oltraggio e rinviare al giudice di merito per la determinazione della pena da infliggere per il delitto di minaccia aggravata.

Cass. pen. n. 11518/1999

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, a seguito dell'abolitio criminis di cui all'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205, il fatto, originariamente qualificato come oltraggio a norma dell'art. 341 c.p., può eventualmente essere nuovamente qualificato come ingiuria o minaccia, a norma degli artt. 594 e 612 c.p. In tale ipotesi, tuttavia, in mancanza di querela, non può essere fatta applicazione dell'art. 19 della predetta legge, che prevede una sorta di riapertura dei termini per la sua proposizione, con interpello della persona offesa, poiché tale disposizione si riferisce esclusivamente ai reati, come il furto semplice, originariamente perseguibili di ufficio e divenuti perseguibili a querela in forza della stessa legge, e non, quindi, al reato di oltraggio, che è stato invece abrogato. Ne consegue che, nel giudizio di cassazione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.

Cass. pen. n. 7571/1999

Per la sussistenza del delitto di minaccia non è sufficiente la prospettazione di un male futuro, essendo altresì necessario che il verificarsi del detto male dipenda dalla volontà dell'agente. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi minaccia nelle parole dell'imputato, il quale si era limitato ad affermare che il figlio aveva problemi psichici e che aveva «preso una fissazione» per la persona offesa, contro la quale avrebbe anche potuto puntare un coltello).

Cass. pen. n. 3186/1997

La minaccia condizionata è punibile — tranne che con essa l'autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe — e nessun proposito educativo o correttivo nei confronti di un minore può essere accreditato ad un soggetto che pronuncia un'espressione minatoria, di forte impatto sul destinatario, accompagnata da un gesto inequivocabile, col quale viene minato l'uso di un'arma da fuoco, e che costituisce manifestazione del proprio livore. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva assolto l'imputato — il quale, abusando dei poteri inerenti la qualifica di vigile urbano, aveva minacciato il padre di un minore, pronunciando la frase: «Se suo figlio non sta attento, la prossima volta gli sparo alla schiena» — sul rilievo che la frase era stata pronunciata con l'intento di esercitare una funzione educativa nei confronti del minore, che si era sottratto al controllo del vigile e che, in ogni caso, si trattava di minaccia condizionata).

Cass. pen. n. 9314/1990

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del delitto di minaccia, l'indagine sul movente è meramente sussidiaria, nel senso che può consentire una più approfondita e completa valutazione degli elementi obiettivi soltanto nel caso che questi non siano sufficienti per esprimere un sicuro giudizio sulla sussistenza del reato nei suoi elementi costitutivi.

Cass. pen. n. 11525/1987

Il delitto di cui all'art. 610 c.p., il cui elemento soggettivo è il dolo specifico, si differenzia da quello di cui all'art. 612 c.p., punibile a titolo di dolo generico, proprio per il contenuto della minaccia e la sua strumentalizzazione; la minaccia, cioè, deve raggiungere una intensità di contenuto da apparire idonea al fine propostosi dall'agente e deve essere usata per costringere il soggetto passivo a tenere il comportamento alternativamente richiesto nel primo comma di detto articolo. Ne consegue che risponde di violenza privata e non di minacce colui il quale minacci la vittima costringendola a non uscire di casa al fine sia di farla restare nella abitazione che di tollerare le sue intemperanze.

Cass. pen. n. 8275/1986

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 612 c.p. minaccia è ogni mezzo valevole a limitare la libertà psichica di alcuno ed è costituita, quindi, da una manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenta in qualsiasi forma al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto, cioè contra ius, che in un futuro più o meno prossimo possa essergli cagionato dal colpevole o da altri per lui nella persona o nel patrimonio.

Cass. pen. n. 5617/1986

In tema di minaccia, il secondo comma dell'art. 612 c.p. presume il danno grave quando concorrano le modalità stabile nell'art. 339 stesso codice (circostanze aggravanti), ma non esclude che la gravità possa scaturire anche da altri elementi («se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339»). Ne deriva che, se la fattispecie esula dall'art. 339 citato, la gravità deve desumersi dall'insieme delle circostanze concrete nelle quali la minaccia è commessa e dalle condizioni particolari in cui si trovano i soggetti del delitto.

Cass. pen. n. 8264/1985

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 612 c.p., la minaccia, valutata con un criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, oggettive e soggettive, deve essere idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, anche se il turbamento psichico non si verifichi in concreto. Si tratta infatti di reato di pericolo, che si consuma nel momento in cui l'azione intimidatoria sia portata a conoscenza del soggetto passivo. (Nella specie è stata ritenuta la minaccia aggravata in considerazione del tempo di notte, della pluralità dei soggetti minaccianti, della presenza di una pistola che, per la sua sagoma, si intravede facilmente anche nella penombra e che anzi ha maggiore efficacia intimidatrice).

Cass. pen. n. 7382/1985

Nel delitto di minaccia, il dolo, quale componente del fatto contestato, consiste nella cosciente volontà di minacciare ad altri un ingiusto danno ed è diretto a provocare l'intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontà sia compreso il proposito di tradurre in atto il male minacciato. Infatti, oggetto del delitto è unicamente l'azione intimidatrice.

Cass. pen. n. 6289/1985

Sussiste il reato di cui all'art. 612 c.p. anche se le minacce non sono rivolte direttamente al soggetto passivo, ma a persona a lui legata da relazioni di parentela, di amicizia e di lavoro, con la certezza che di esse egli venga a conoscenza. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato ritenuta inaccoglibile la tesi difensiva fondata sul rilievo che, non essendo state percepite le frasi minacciose direttamente dalla persona offesa, bensì dalle sue impiegate e per via telefonica, sarebbe venuta meno ogni loro carica intimidatrice).

Cass. pen. n. 11256/1984

La fattispecie di cui all'art. 612 c.p. è integrata anche quando, in assenza di parole intimidatorie o di gesti espliciti sia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo.

Cass. pen. n. 7355/1984

Le frasi intimidatrici espresse in forma condizionata non integrano gli estremi del reato di minaccia, quando siano dirette non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, bensì a prevenirne un'azione illecita, rappresentandogli la reazione legittima determinata da un suo comportamento (nella specie è stato ritenuto che la locuzione «prova a denunciarmi e vedrai che cosa ti succede» avesse carattere intimidatorio in relazione alla condotta complessiva dell'imputato, che in precedenza aveva percosso la parte offesa).

Cass. pen. n. 8107/1982

Al concetto di gravità della minaccia va attribuito un carattere relativo, riferibile non soltanto all'entità del male minacciato, ma anche all'insieme delle modalità dell'azione ed alle condizioni in cui si trovano i soggetti del delitto. (Nella specie è stata ravvisata la minaccia, nell'ipotesi aggravata di cui al cpv. dell'art. 612 c.p., per avere l'imputato pronunciato la frase: «se non te ne vai ti sparo» senza alcun serio motivo, nei confronti di due fidanzati che si trovavano all'interno di una autovettura).

Cass. pen. n. 3718/1982

L'ingiustizia del male minacciato e, quindi, l'illegittimità del fatto costituente il delitto di cui all'art. 612 c.p., non viene meno anche se non risulti ingiusto il motivo che è alla base dell'azione criminosa, a meno che non appaiano legittimi tanto il male minacciato quanto il mezzo usato per l'intimidazione.

Cass. pen. n. 3234/1982

Il reato di minaccia deve considerarsi reato formale di pericolo e, come tale, non postula l'intimidazione effettiva del soggetto passivo, essendo sufficiente che il male minacciato, in relazione alle concrete circostanze di fatto, sia tale potenzialmente da incutere timore e da incidere nella sfera di libertà psichica del soggetto passivo.

Cass. pen. n. 8682/1981

Anche l'uso di un'arma apparente o di un'arma giocattolo integra l'aggravante dell'arma nel delitto di minaccia quando si tratta di oggetto che, avendo l'apparenza di arma idonea a produrre lesioni, è atta a provocare nella vittima un effetto intimidatorio più intenso.

Cass. pen. n. 3931/1976

Sia nel delitto di violenza privata che in quello di minaccia, la tutela penale tende a garantire la libertà psichica dell'individuo nella sua volontaria esplicazione. Per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti la sua azione intimidatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione. La violenza privata presenta, invece, un quid pluris, essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall'essersi l'altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 612 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

D. C. chiede
venerdì 15/12/2023
“Il giorno 09/07/2023 ho avuto uno scambio sgradevole con un altro automobilista, che se serve espongo nei particolari.

Durante questo scambio non ho mai usato volgarità o offese.

Siamo arrivati a scendere dalla macchina e pur essendo stato insultato dall’autovettura più volte non mi sono lasciato andre a parole offensive pur seguitando a riceverne fino a quando l’altro automobilista ha detto “ Mo’ Ti do’ du’ schaffi”.

Preciso che sono un uomo di 64 anni e si vede e anche se non visibili si può presumere che abbia avuto già eventi sanitari seri.

L’altro era un uomo tra i 30/40 anni meglio non saprei dire, fisicamente più grande di me.
Io ero con mia Moglie e mio Figlio diciasettenne lui con un'altra donna di pari età.

Credevo di riuscire a lasciarmi questa storia alle spalle ma non ci riesco, NE SOFFRO GIORNALMENTE.

Chiaramente non ho le generalità delle due persone ma ho il numero di targa dell’autovettura.

Il quesito che Vi pongo è, non essendo io avvezzo a questi avvenimenti, per denunciare l’accaduto e le minacce ricevuto ai Carabinieri:

Mi devo avvalere di un avvocato?

A quali costi vado incontro?

Se dovesse servirmi un avvocato potreste suggerirmi o propormi un nome?

Vivo in provincia sud est di Roma

Grazie”
Consulenza legale i 20/12/2023
Prima di rispondere al parere occorre fare una premessa.

L’accadimento esposto nella richiesta di parere è, per quanto sgradevole, un comunissimo diverbio tra automobilisti che non ha cagionato particolari danni o creato una situazione di pericolo considerevole.

Fatta questa premessa, va sottolineato che nel caso di specie l’unico reato che può venire in rilievo è quello di minaccia, previsto dall’articolo 612 del codice penale con specifico riferimento alla frase pronunciata “mo’ ti do du’ schiaffi”.
Gli improperi che le parti si son scambiati non costituiscono illecito penale stante la depenalizzazione del reato di ingiuria.

Dunque, onde cercare di ottenere la punizione per il minacciante, il minacciato dovrebbe recarsi nel primo comando delle forze dell’ordine disponibile e sporgere un atto di denuncia - querela nell’ambito del quale, descritti bene i fatti e fornito ogni elemento utile all’individuazione del soggetto agente (come ad esempio il numero di targa dell’autovettura), si chieda la formale punibilità del reo.

In questo caso il querelante non ha bisogno di un avvocato e la proposizione della querela è gratuita.

Va detto tuttavia che le probabilità che una denuncia-querela del genere vada avanti e venga seriamente presa in considerazione della Procura competente sono scarsissime stante, come detto in premessa, la particolare tenuità dei fatti accaduti. Ciò vale a maggior ragione in considerazione del fatto che la competenza spetterebbe alla Procura di Roma, da sempre oberata di contenziosi.



Max G. chiede
lunedì 22/03/2021 - Lazio
“Salve,

Vivo in un condominio a Roma. Siamo in lockdown e sono andato a fare ginnastica sul terrazzo condominiale dove non c’è mai nessuno (io vivo in un piccolo appartamento che è l’unico sul settimo piano dove si trova il terrazzo condominiale). Da quando ho acquistato casa nel 2020 ho avuto le chiavi per accenderlo, e ne faccio utilizzo periodico e me lo godo seguendo le normale del c.c. 1117. Ma una condomina anziana più volte è venuta gridando che devo andarmene perché se uso il tetto i ladri si caleranno da lì e le scenderanno in casa (quanto vorrei dirvi che sto scherzando...) E adesso anche suo marito si è coinvolto. Io sono sempre stato cortese e ho tentato di ragionare con loro. Ma loro non vogliono e adesso manco mi rivolgono la parola se non per gridarmi e fare minacce quando uso il terrazzo condominiale. Le minacce in questione sono di chiamare la polizia, e io ho detto loro più volte di farlo, nella speranza che gli avrebbero detto di lasciarmi in pace, ma adesso fanno anche minacce vaghe riguardo il loro “potere” nel nostro condominio. A quanto capisco io, loro sono dalla parte del torto riguardo il c.c. ma vorrei che smettessero di perseguitarmi solo perché faccio uso di una zona comune. Per contesto sono un ragazzo giovane che ha finito l’università e sono il nuovo arrivato del palazzo. Mi sono dovuto rasare la testa per motivi medici, e io sospetto abbiano dei cattivi pregiudizi su di me per la mia età e apparenza, cosa anche molto fastidiosa. L’amministratore del palazzo mi ha detto che li conosce dal 93’ e che gli suona molto strano che si comportino così e finora non si è voluto coinvolgere. Per piacere ditemi cosa fare.”
Consulenza legale i 22/03/2021

Prima di rispondere al quesito, facciamo una precisazione.

Stando a quanto raccontato, l’utilizzo del terrazzo condominiale sembra perfettamente lecito in quanto lo stesso viene usato in modo sporadico per attività fisica da parte di un condomino, in perfetta osservanza all’art. 1117 del codice civile.

E’ evidente, dunque, che le doglianze degli altri condomini – mosse, peraltro, da paure inverosimili che fanno riferimento a presunti ladri – sono del tutto ingiustificate e infondate.

Ora, le strategie che si potrebbero adottare nel caso di specie sono due:

1. Fare finta di nulla e continuare a ignorare i condomini;
2. Assumere una condotta un po’ più aggressiva.

Laddove si decidesse per la seconda strada, la prima cosa da fare potrebbe essere quella di mandare una mail/raccomandata all’amministratore di condominio in cui si descrivono in modo minuzioso le condotte disturbanti dei condomini e si chiede all’amministratore di intercedere per porre fine a tali comportamenti. Nella lettera in questione sarebbe anche utile precisare che, laddove le condotte di disturbo dovessero continuare, si sarà costretti ad adire le opportune vie legali.

Sempre nell’ottica di una condotta concretamente oppositiva rispetto ai condomini, si potrebbe anche pensare di depositare una denuncia-querela per il reato di minaccia di cui all’art. 612 del codice penale, o stalking, di cui all’art. 612 bis del codice penale.

Prima di procedere in tal senso, tuttavia, sarebbe opportuno che, in un modo qualsiasi, si proceda alla registrazione degli episodi di minaccia in modo tale da essere in grado di allegare tali registrazioni alla denuncia-querela che dovesse essere depositata.

Pagliarulo F. chiede
lunedì 15/02/2021 - Campania
“Minaccia articolo 612 codice penale.
Il quesito:
1) Mi devi lasciare il lavoro perchè lo debbo eseguire io.
2) Mi devi dare una somma di denaro di euro 1000.
3) Ti faccio mettere i chiodi sotto le ruote dei camion.
4) Ti faccio saltare in aria con la dinamite.
5) Ti metto una fucilata nel vetro dei camion.
N.B Situazioni che non sono mai state realizzate possono essere reati o no?
Si tratta di minacce mai effettuate alla diretta persone interessata.
Trattasi solo di una conversazione di due persone in macchina che parlavano di effettuare questi tipi di reato.”
Consulenza legale i 22/02/2021
Se il parere è stato correttamente inteso, si chiede:

- Di valutare se le condotte ivi descritte possono integrare, almeno in astratto, il reato di minaccia;
- Se il reato sussiste anche se tali condotte non sono mai state perpetrate contro la persona che si vorrebbe minacciare in concreto.

Sotto il primo versante, la risposta è positiva.

L’art. 612 del codice penale punisce qualsiasi condotta finalizzata a intimidire soggetti terzi con la prospettazione di un male ingiusto.
Tale paradigma è assolutamente confacente alle frasi riportate nella consulenza (eccezion fatta per la n. 1) che, di fatto, minacciano l’ipotetico interlocutore in modo concreto e estremamente intimidatorio.

Quanto, invece, al secondo versante, la risposta è negativa.

Nel diritto penale un qualsivoglia reato può essere posto in essere solo se concretamente realizzato in tutti i suoi elementi. Nel caso della minaccia, il reato si realizza solo se la condotta intimidatoria viene effettivamente perpetrata nei confronti del diretto interlocutore (ovvero il minacciato).

Se, dunque, come sembra essere avvenuto nel caso di specie, tali frasi non sono mai state pronunciate contro l’interessato e se, dunque, si sono limitate ad essere oggetto di un semplice discorso che ha lasciato fuori l’ipotetico minacciato, allora non sussiste alcuna fattispecie penale.



Ariganello S. chiede
mercoledì 24/06/2020 - Lombardia
“Buongiorno,
Il giorno 13/06/2020, mentre tornavo a casa, il mio vicino mi ferma ad una decina di metri dal mio portone e con un bastone in mano inizia a minacciarmi di morte, dicendo che mi avrebbe bruciato dentro casa mia, se avesse trovato ancora le gomme della sua auto bucate.
Nella notte del 9 giugno ha trovato le gomme della sua auto bucate e l’evento si è ripetuto nella notte del 11/06, premesso che non sono stato io, e non farei mai una cosa del genere, il mio vicino non so per quale motivo, lo presume.
Tutte le notti sento che questa persona si aggira nel paese, ed avendo una finestra in camera da letto ho il timore che tenti di fare quello che ha detto, visto che ho subito dei danni al cilindro del portone d’ingresso.
Non riuscendo a dormire per paura che mi bruci veramente in casa, il mio medico mi ha prescritto degli psicofarmaci da assumere prima di coricarmi per alleviare l’ansia, sempre dovuta ai comportamenti del mio vicino.

Le domande che vi porgo sono:

Posso sporgere querela contro il mio vicino, per minacce di morte sapendo di non avere nessun testimone oltre alla moglie del vicino che non testimonierebbe mai mai contro di lui ?

Nel caso in cui facessi la querela è possibile dimostrare che il medico mi ha prescritto degli psicofarmaci Contro l’ansia e procedere quindi facendo richiesta dei danni morali o esistenziali ?

Terza e ultima domanda,
È possibile che dopo aver fatto la querela, lui possa fare una contro querela o Contro denuncia per calunnia?

Ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi”
Consulenza legale i 30/06/2020
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.

Quanto al primo, è assolutamente possibile sporgere querela contro il suo vicino in relazione alle minacce da questi mosse.
L’art. 612 del codice penale, infatti, nell’affermare che è punito chiunque minacci ad altri un ingiusto danno, censura qualsiasi condotta che sia concretamente volta ad intimorire un soggetto prospettandogli un male assolutamente ingiusto e ingiustificato. In tale condotta, ben può rientrare il comportamento del vicino che, erroneamente presumendo di essere vittima di atti vandalici, procede a minacciare il presunto colpevole senza che le sue tesi siano suffragate da alcun elemento.

E non c’è da preoccuparsi se l’unico testimone della minaccia sia la persona offesa dal reato.
Il nostro codice di procedura penale, invero, non pone alcun limite di credibilità alla testimonianza della persona offesa dal reato, purché la stessa sia estremamente precisa e priva di contraddizioni e incongruenze.

Nel caso in cui si dovesse depositare un atto di querela e dallo stesso dovesse nascere un procedimento penale, allora il querelante avrebbe la possibilità, ai sensi dell’art. 78 del codice di rito, di costituirsi parte civile nel processo penale chiedendo di essere risarcito di tutti i danni, materiali e non, che ha patito in seguito alla commissione del reato.
In tale ottica, i documenti medici potrebbero essere utilissimi per affermare che, in seguito alle minacce, la persona offesa ha riportato danni alla salute. Cosa importante, tuttavia, è che il medico (che potrebbe essere eventualmente chiamato a testimoniare nel corso del processo) dimostri un nesso di derivazione diretta tra la patologia insorta e la condotta costituente reato.

Il rischio di una controquerela per calunnia è sempre ipotizzabile, ma nel caso di specie non sembra si possano correre grossi rischi. Il reato di calunnia, invero, presuppone che il soggetto denunciante sia convinto, nel momento stesso in cui agisce, che il soggetto denunciato sia innocente. Ora, nel caso di specie, tale elemento sembra del tutto mancante in quanto l’ipotetica querela per minacce sarebbe sorretta da più di un elemento dimostrativo del fatto che il denunciante fosse assolutamente convinto della colpevolezza del querelato.

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