(massima n. 1)
Mentre nel delitto di minaccia si prescinde dal fine prefissosi dall'agente, tale fine, invece, viene in considerazione nel delitto di violenza privata, in cui l'uso della minaccia (come della violenza) č diretto a coartare la volontā della persona offesa; né rileva, in riferimento a tale reato, l'immediatezza del raggiungimento dello scopo.