(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertą di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontą altrui impedendone la libera determinazione. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha affermato la sussistenza del reato nella condotta del soggetto che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedisce all'avente diritto di entrare nella propria abitazione).